
SEZ. 1 SENT. 12663 DEL 21/12/1993
PRES. Salafia V REL. Sensale A
PM. Martinelli A (Conf.)
RIC. Tiller e altri
RES. Dallabiras e altro
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (diritto internazionale privato) - Legge regolatrice - Possesso, proprietà ed altri diritti reali - Atto di trasferimento contrattuale - Disciplina degli effetti reali - Legge regolatrice.
PRELEGGI ART. 22
PRELEGGI ART. 25
COD.NAV. ART. 6
In tema di norme di diritto internazionale privato, quando si tratti di stabilire la disciplina degli effetti reali di un atto di trasferimento contrattuale, è esclusivamente il diritto di proprietà che forma oggetto dell'accertamento. Pertanto, deve applicarsi la legge regolatrice della proprietà (legge del luogo nel quale le cose si trovano, ex art. 22 preleggi, ovvero, in caso di natante, legge nazionale della nave, ex art. 6 disp. prel. cod. nav.) e non quella regolatrice delle obbligazioni nascenti da contratto (legge nazionale dei contraenti, se comune, o altrimenti legge del luogo nel quale il contratto è stato concluso, salva la diversa volontà delle parti, ex art. 25, comma primo, preleggi).
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