
SEZ. U SENT. 10342 DEL 19/10/1993
PRES. Zucconi Galli Fonseca F REL. Paolucci A
PM. Aloisi M (Conf)
RIC. Compagnia Lavoratori Portuali Livorno
RES. Min. Marina Mercantile ed altri
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - Enti portuali - In genere - Compagnie portuali - Prestazioni - Tariffe - Formazione - Potestà esclusiva dell'autorità portuale - Domanda di annullamento del relativo provvedimento - Devoluzione al giudice amministrativo - Compiti conseguenti di quest'ultimo.
COD.NAV. ART. 110
COD.NAV. ART. 112
D. P. R. DEL 15/2/1952 NUM. 328 ART. 203
D. L. DEL 19/4/1993 NUM. 111
La formazione delle tariffe per le prestazioni delle
compagnie
portuali rientrano nelle pubbliche e tipiche attribuzioni di disciplina
e sorveglianza delle operazioni portuali che gli artt. 110, 112 cod.
nav.
e 203 del relativo regolamento di esecuzione per la navigazione
marittima
conferivano alla potestà esclusiva dell'autorità
portuale,
con la conseguenza che la domanda di annullamento del provvedimento
amministrativo
in cui siasi concretata tale potestà, implicando
posizioni
individuali aventi la consistenza dell'interesse legittimo, e non del
diritto
soggettivo, è devoluta alla giurisdizione del giudice
amministrativo,
cui spetta altresì di valutare quali conseguenze, in ordine
alla
medesima domanda, siansi prodotte in forza del D.L. 19 aprile 1993, n.
111, reiterativo dei precedenti, non convertiti, n. 484 del 1992 e n.
36
del 1993, e recante l'abrogazione dei succitati artt. 110 (ritenuto in
contrasto con la normativa comunitaria dalla sentenza della Corte di
giustizia
delle Comunità Europee 10 dicembre 1991), 112 e 203.
Motori di ricerca:
|
|
|

