
SEZ. U SENT. 10293 DEL 18/10/1993
PRES. Montanari Visco G REL. Giustiniani V
PM. Morozzo Della Rocca F (Conf)
RIC. Squillace
RES. Simoncini
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (giurisdizione sullo) - Obbligazioni sorte o da eseguirsi in Italia - Rapporto di lavoro tra marittimo italiano ed armatore straniero - Assoggettamento alla legge italiana per volontà dei contraenti - Controversia per il pagamento di spettanze retributive relative al rapporto cessato in Italia - Controversie - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Criterio di collegamento della nazionalità della nave - Carattere non esclusivo - Criterio ex art. 4, n. 2, cod. proc. civ. - Estremi - Accertamento - Esecuzione alla stregua della legge nazionale del giudice adito - Necessità.
COD.PROC.CIV. ART. 4
COD.NAV. ART. 9
La controversia promossa da un marittimo italiano
contro un armatore
straniero per il pagamento di spettanze retributive relative a rapporto
di lavoro cessato in Italia e, ai sensi dell'art. 9 cod nav., regolato
dalla legge italiana per comune volontà dei contraenti -
desumibile,
quest'ultima, dal riferimento ad istituti contrattuali tipici della
legislazione
italiana (come la mensilità aggiuntive) e dalla stesura del
contratto
stesso in lingua italiana - è devoluta alla giurisdizione
del giudice
italiano, tenuto conto che il citato art. 9 cod. nav. non utilizza la
nazionalità
della nave come criterio di collegamento esclusivo e che
l'accertamento,
con riguardo al criterio di collegamento ex art. 4 n. 2 cod. proc. civ.
ed ai fini della giurisdizione dell'adito giudice italiano, che la
domanda
proposta contro lo straniero si riferisca ad un contratto fonte di
obbligazioni
che, pur non essendo sorte in Italia, debbono quivi essere eseguite
almeno
in parte deve essere compiuto alla stregua della legge nazionale del
giudice
predetto.
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