
SEZ. L SENT. 08151 DEL 22/07/1993
PRES. Benanti D REL. Ravagnani E
PM. Arena A (Conf)
RIC. Artero ed altri
RES. VIP AIR Srl
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA -
CONTRATTO DI
ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - In genere - Piloti di aeromobili -
Durata massima del lavoro giornaliero - Disciplina - Fonti - Autonomia
collettiva - Limiti - Compenso per lavoro straordinario -
Ammissibilità
- Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - Lavoro straordinario
- Piloti di aeromobili - Durata massima del lavoro giornaliero -
Disciplina
- Fonti - Autonomia collettiva - Limiti - Compenso per lavoro
straordinario
- Ammissibilità - Condizioni.
COSTITUZIONE ART. 36
COD.CIV. ART. 2107
COD.NAV. ART. 1
R. D. L. DEL 15/3/1923 NUM. 692
L. DEL 17/4/1923 NUM. 473
La durata massima del lavoro giornaliero dei piloti
di aeromobili
non è disciplinata dal codice della navigazione
nè dalle
altre fonti in materia di navigazione indicate dall'art. 1 dello stesso
codice (neppure applicabili in via analogica), nè
può trovare
applicazione la normativa di diritto civile dettata per gli impiegati e
degli operai dal R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692, convertito nella legge 17
aprile 1923 n. 473. La disciplina in materia è quindi
rimessa all'autonomia
collettiva, salva l'applicazione del principio secondo cui anche nelle
fattispecie sottratte al regime dell'orario legale si può
configurare
il diritto di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della
salute
e dell'integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione
a tutti
i lavoratori.
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