
SEZ. 1 SENT. 07904 DEL 16/07/1993
PRES. Rossi FE REL. Olla G
PM. Delli Priscoli M (Conf.)
RIC. Fall.to O.T. Italia Shipping Agency S.r.l.
RES. Alghesped S.r.l.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE -
RACCOMANDATARIO
MARITTIMO - Fallimento - Conseguenze - Rappresentanza processuale del
raccomandante
anche in ordine ai rapporti pregressi - Caducazione.
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO - Fallimento - Conseguenza
- Rappresentanza processuale del raccomandante anche in ordine ai
rapporti
pregressi - Caducazione.
COD.NAV. ART. 287
COD.NAV. ART. 288
LEGGE FALLIM. ART. 78
L. DEL 4/4/1977 NUM. 135 ART. 6
Con riguardo alla raccomandazione marittima, che
l'art 287 cod.
nav. assoggettata alle norme del codice civile sul mandato con
rappresentanza,
il fallimento del raccomandatario, sciogliendo il rapporto di
raccomandazione
(art. 78 legge fall.) e comportando la radiazione del fallito
dall'elenco
dei raccomandatari (art. 6 della legge 4 aprile 1977 n. 135), determina
altresì la caducazione della rappresentanza processuale del
raccomandante,
attribuita al raccomandatario dall'art. 288 cod. nav., anche in ordine
ai rapporti pregressi da costui posti in essere in tale veste.
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