
SEZ. 3 SENT. 07496 DEL 08/07/1993
PRES. Bile F REL. Giustiniani V
PM. Tondi C (Conf)
RIC. Ente Autonomo Porto Trieste
RES. The Marine Insurance Company L.D.T.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - Trasporto marittimo di cose determinate - Scaricazione delle merci: deposito e vendita - Responsabilità "ex recepto" dell'ente depositario - Configurabilità - Limiti.
COD.CIV. ART. 1766
COD.CIV. ART. 1768
COD.CIV. ART. 1780
COD.NAV. ART. 422
COD.NAV. ART. 454
Nel trasporto marittimo, in caso di deposito della
merce, a favore
del ricevitore, conseguente allo sbarco, sia d'ufficio che di
amministrazione,
la responsabilità "ex recepto" dell'ente
depositario si configura
limitatamente alle merci da esso effettivamente ricevute dal vettore e,
quindi, unicamente per le perdite posteriori allo scaricamento, e non
per
quelle verificatesi anteriormente allo sbarco e durante il trasporto,
in
quanto solo con l'affidamento per lo sbarco viene ad esistenza il
contratto
di deposito a favore del terzo ricevitore, con i conseguenti obblighi
di
legge.
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