
SEZ. 1 SENT. 06871 DEL 21/06/1993
PRES. Sensale A REL. Olla G
PM. Martone A (Conf)
RIC. Buccarella Cosimo e altri
RES. Ministero Difesa
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio - Cause aventi ad oggetto sinistri marittimi - Consulente tecnico d'ufficio - Intervento nella fase decisoria in Camera di consiglio - Necessità - Condizioni - Consulente iscritto all'albo speciale dei consulenti marittimi di diverso tribunale o negli albi formati a norma degli artt. 13 e segg. - Disp. att. cod. proc. civ. - Nomina - Mancato intervento in camera di consiglio - Conseguenze - Sentenza - Invalidità - Esclusione.
COD.PROC.CIV. ART. 61
COD.PROC.CIV. ART. 62
DISP.ATT. C.P.C. ART. 13
COD.NAV. ART. 599
COD.NAV. ART. 600
REG.NAV.MAR. ART. 475
La disciplina dettata dagli artt. 599 e 600 cod.
nav. (secondo
cui, nelle cause aventi ad oggetto sinistri marittimi, è
sempre
prescritto lo intervento del consulente tecnico d'ufficio nella fase
decisoria
in Camera di Consiglio) trova applicazione soltanto quando presso il
tribunale
davanti al quale sia in corso una causa per sinistri marittimi sia
istituito
l'albo speciale dei consulenti marittimi a norma dell'art. 475 del
Regolamento
della navigazione marittima. Di conseguenza, quando, in mancanza di
albo
speciale, sia stato nominato un consulente iscritto o nell'albo
speciale
di diverso tribunale, o negli albi formati a norma degli artt. 13 e
segg.
Disp. Att. cod. proc. civ., la nomina si intende fatta a mente
dall'art.
61 cod. proc. civ. e non dall'art. 599 cod. nav., il suo intervento
nella
fase della decisione in Camera di consiglio è solo
discrezionale
(ex art. 62 cod. proc. civ.) ed il suo mancato intervento non
costituisce
un vizio invalidante la sentenza.
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