
SEZ. 3 SENT. 06841 DEL 19/06/1993
PRES. Sciolla Lagrange Pusterla AREL. Lo Piano M
PM. Viale R (Conf)
RIC. Odino Valperga S.p.a.
RES. New Zealand Insurance
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - Responsabilità del vettore - In genere - Trasporto aereo internazionale di merci - Merce giunta allo scalo - Mancata consegna al destinatario - Azione di quest'ultimo per la mancata consegna - Disciplina applicabile.
COD.CIV. ART. 1678
COD.CIV. ART. 1687
COD.CIV. ART. 1916
*COST.
COD.NAV. ART. 951
TRATT. INTERNAZ. DEL 12/10/1929 ART. 18
L. DEL 19/5/1932 NUM. 841
L'esecuzione del contratto di trasporto non si
esaurisce nell'attività
di trasferimento della merce da luogo e a luogo, ma comprende
altresì
l'adempimento delle altre obbligazioni accessorie, necessarie al
raggiungimento
del fine pratico prefissosi dalle parti, con la conseguenza che
sussiste,
a carico del vettore - il quale si trova nella detenzione delle cose
trasportate
- l'obbligo di conservarle e custodirle fino alla loro consegna al
destinatario
e la relativa responsabilità "ex recepto":
in particolare
in tema di trasporto aereo internazionale di merci, la custodia cui il
vettore provvede, dopo che la merce è giunta allo scalo,
costituisce
un accessorio delle obbligazioni inerenti al contratto di trasporto
aereo,
che viene definitivamente adempiuto con la consegna al destinatario,
sicchè
l'azione di quest'ultimo (e dell'assicuratore in via di surrogazione)
proponibile
in caso di mancata consegna è soggetta alla disciplina
propria del
contratto di trasporto, non di quello di deposito, anche se la perdita
si verifica nella fase di quella custodia finalizzata alla consegna.
Motori di ricerca:
|
|
|

