
SEZ. U SENT. 05846 DEL 25/05/1993
PRES. Zucconi Galli Fonseca F REL. Baldassarre V
PM. Grossi M (Conf)
RIC. Compagnia Lavoratori Portuali
RES. Min. Marina Mercantile ed altro
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA
- PORTI
- Enti portuali - In genere - Operatore tenuto a remunerare in base
alle
tariffe le prestazioni della compagnia di lavoratori addetti ai servizi
portuali - Tutela giurisdizionale - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - In
genere - Enti portuali - Operatore tenuto a remunerare in base alle
tariffe
le prestazioni della compagnia di lavoratori addetti ai servizi
portuali
- Tutela giurisdizionale - Davanti al giudice amministrativo -
Fattispecie.
COD.NAV. ART. 110
COD.NAV. ART. 112
D. P. R. DEL 15/2/1952 NUM. 328 ART. 203
La formazione delle tariffe per le prestazioni delle compagnie e dei gruppi portuali, con le relative addizionali, e le norme regolamentari per l'applicazione delle tariffe medesime rientrano nelle pubbliche e tipiche attribuzioni di disciplina e sorveglianza delle operazioni portuali, che gli artt. 110 e 112 cod. nav. e 203 del relativo regolamento di esecuzione per la navigazione marittima (d.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328) conferiscono alla potestà esclusiva dell'autorità portuale e che questa esercita con riguardo al preminente interesse generale. Pertanto, la posizione del privato - ed in particolare dell'operatore tenuto a remunerare, in base alle tariffe, le prestazioni della compagnia di lavoratori addetti ai servizi portuali - rispetto agli atti amministrativi generali implicanti esercizio del potere di tariffazione, non è configurabile come diritto soggettivo ed è suscettibile della tutela riservata agli interessi legittimi mediante ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità. (Principio affermato in fattispecie anteriore al D.L. 19 dicembre 1992 n. 484, non convertito, al D.L. 18 febbraio 1993 n. 36, del pari non convertito, ed al D.L. 19 aprile 1993, n. 111, recanti l'abrogazione, fra l'altro, dei succitati artt. 110, 112 e 203).
Motori di ricerca:
|
|
|

