
SEZ. L SENT. 05703 DEL 20/05/1993
PRES. Mollica F REL. Rovelli LA
PM. Visalli I (Diff)
RIC. Trevisan
RES. S.r.l. Pafindo e C.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - Indennità - In genere - Nuovo trattamento di fine rapporto ex art. 1 legge n. 297 del 1982 - Commisurazione di tale trattamento alla retribuzione - Determinazione di quest'ultima alla stregua dei contratti collettivi - Stipulazione di questi ultimi anteriormente a detta legge - Rilevanza - Conseguenze - Esclusione contrattuale del compenso per lavoro straordinario dal computo dell'indennità di fine rapporto - Compatibilità con la disciplina legale.
COD.CIV. ART.
2120 *COST.
COD.NAV. ART. 351
COD.NAV. ART. 352
*COST.
COD.NAV. ART. 919
COD.NAV. ART. 920
L. DEL 29/5/1982 NUM. 297 ART. 1 *COST.
L. DEL 29/5/1982 NUM. 297 ART. 4
In materia di lavoro marittimo - con riguardo al quale l'art. 4, primo comma della legge 29 maggio 1982, n. 297 ha sostituito alle preesistenti indennità di cui agli artt. 351, 352, 919 e 920 cod. nav. il nuovo trattamento di fine rapporto di cui all'art. 1 di tale legge - il secondo comma dello stesso art. 4, stabilendo che, quando, a norma del Capo IV, Titolo IV di detto codice, il trattamento o altra indennità di fine rapporto sono commisurati alla retribuzione, questa si intende determinata e regolata dai contratti collettivi, si riferisce anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della norma e detta così un speciale disposizione di salvezza della disciplina collettiva (senza che ciò violi il precetto dell'art. 36 Cost.), diversamente da quanto previsto dall'undicesimo comma del ripetuto art. 4 per gli altri rapporti di lavoro. Ne consegue che, ove il contratto collettivo escluda per il lavoratore marittimo il compenso del lavoro straordinario dalla base di computo dell'indennità di fine rapporto, tale esclusione è pienamente compatibile con la disciplina legale dell'istituto, anche quando si tratti di lavoro prestato continuativamente in base a turni obbligatori fissati dal datore di lavoro per esigenze normali e permanenti dell'attività imprenditoriale, salvo che lo stesso contratto collettivo faccia espressamente ricadere tali ore di lavoro nell'ambito dell'orario normale.
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