
SEZ. L SENT. 05696 DEL 20/05/1993
PRES. Mollica F REL. Guglielmucci C
PM. La Valva L (Conf)
RIC. Pecorone Cosimo
RES. Texaco Marine Service Inc. ed altri
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - Indennità - In genere - Nullaosta dell'autorità marittima per l'imbarco - Presupposto - Garanzia ex art. 4 legge n. 135 del 1977 - Osservanza quanto alle indennità di fine rapporto - Estremi.
COD.CIV. ART.
2120 *COST.
COD.CIV. ART. 2121
*COST.
COD.NAV. ART. 361
L. DEL 4/4/1977 NUM. 135 ART. 4
La garanzia prevista dall'art. 4 della legge 4
aprile 1977 n.
135 (disciplina della professione di raccomandatario marittimo) - che
subordina
l'imbarco dei marittimi assunti con contratto di arruolamento al
rilascio
di nulla osta da parte dell'autorità marittima, previo
accertamento
dell'inesistenza nel contratto stesso di clausole contrastanti con i
principi
fondamentali contenuti nei vigenti contratti collettivi nazionali -
può
ritenersi osservata, quanto alle indennità di fine rapporto,
ove
il trattamento pattuito, ricalcando la disciplina degli artt. 2120 e
2121
cod. civ., stabilisca per ogni anno di servizio il calcolo di un
determinato
numero di giorni di retribuzione, che pur ridotto non sia tale da
vanificare
il criterio previsto dall'anzidetta disciplina.
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