
SEZ. L SENT. 05524 DEL 14/05/1993
PRES. Panzarani R REL. Paolucci A
PM. Martone A (Conf.)
RIC. Pinto
RES. S.r.l. Rimorchiatori Riuniti Panfido e C.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - Indennità - In caso di cessazione o risoluzione del contratto a tempo indeterminato - Disciplina ex art. 4, secondo comma, legge n. 297 del 1982 - Trattamento o altra indennità di fine rapporto - Determinazione - Criteri - Riferimento alla retribuzione secondo la contrattazione collettiva - Salvezza della disciplina collettiva - Configurabilità - Effetti - Esclusione del compenso per lavoro straordinario della base di computo - Compatibilità con la disciplina legale - Limiti.
COD.CIV. ART.
2120 *COST.
COD.NAV. ART. 351
COD.NAV. ART. 352
*COST.
COD.NAV. ART. 919
COD.NAV. ART. 920
L. DEL 29/5/1982 NUM. 297 ART. 1 *COST.
L. DEL 29/5/1982 NUM. 297 ART. 4
In materia di lavoro marittimo - con riguardo al quale l'art. 4, primo comma della legge 29 maggio 1982, n. 297 ha sostituito alle preesistenti indennità di cui agli artt. 351, 352, 919 e 920 cod. nav. il nuovo trattamento di fine rapporto di cui all'art. 1 di tale legge - il secondo comma dello stesso art. 4, stabilendo che, quando, a norma del Capo quarto, Titolo quarto di detto codice, il trattamento o altra indennità di fine rapporto sono commisurati alla retribuzione, questa si intende determinata e regolata dai contratti collettivi, si riferisce anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della norma e detta così una speciale disposizione di salvezza della disciplina collettiva (senza che ciò violi il precetto dell'art. 36 Cost.), diversamente da quanto previsto dall'undicesimo comma del ripetuto art. 4 per gli altri rapporti di lavoro. Ne consegue che, ove il contratto collettivo escluda per il lavoratore marittimo il compenso del lavoro straordinario dalla base di computo dell'indennità di fine rapporto, tale esclusione è pienamente compatibile con la disciplina legale dell'istituto, anche quando si tratti di lavoro prestato continuativamente in base a turni obbligatori fissati dal datore di lavoro per esigenze normali e permanenti dell'attività imprenditoriale, salvo che lo stesso contratto collettivo faccia espressamente ricadere tali ore di lavoro nell'ambito dell'orario normale.
Motori di ricerca:
|
|
|

