SEZ. L SENT. 01478 DEL 13/02/1991
PRES. Ruperto C REL. Putaturo M
PM. Martone A (Conf)
RIC. Bufi
RES. S.p.A. Snam
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere - Rapporto di lavoro marittimo in regime di continuità - Competenza per territorio - Individuazione - Criteri - Luogo di sbarco - Rilevanza - Limiti - Luogo del domicilio del lavoratore - Carattere generale.
COD.PROC.CIV. ART.
416 COST.
COD.NAV. ART. 348
COD.NAV. ART. 603
Ai fini della determinazione della competenza
territoriale in
ordine alle controversie relative al rapporto di lavoro nautico in
regime
di continuità - caratterizzato dall'alternanza fra pause e
prestazioni
dell'attività - il foro del luogo di cessazione del rapporto
stesso,
ai sensi dell'art. 603 cod. nav. (la cui applicabilità,
anche dopo
l'entrata in vigore dell'art. 413 cod. proc. civ., non è
limitata
ai contratti stipulati con l'armatore per l'esercizio della navigazione
con una nave determinata o ai rapporti non in regime di
continuità),
si individua non con esclusivo riferimento al luogo di sbarco del
marittimo
(che può avere, a tal fine, rilievo soltanto quando la
risoluzione
si sia verificata nel corso della navigazione), bensì con
riguardo
al luogo nel quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, avrebbe
dovuto trovarsi nel momento della verificazione dell'effetto estintivo,
con la conseguenza che detto luogo, nei periodi intercorrenti fra lo
sbarco
ed il successivo reimpiego, coincide (anche nel caso di dimissioni) col
domicilio del lavoratore, nel quale quest'ultimo deve attendere le
successive
comunicazioni da parte dell'armatore.