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CORTE DI CASSAZIONE
   SEZ. L SENT. 01478 DEL 13/02/1991
 PRES. Ruperto C   REL. Putaturo M
 PM. Martone A (Conf)
 RIC. Bufi
 RES. S.p.A. Snam

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere - Rapporto di lavoro marittimo in regime di continuità - Competenza per territorio - Individuazione - Criteri - Luogo di sbarco - Rilevanza - Limiti - Luogo del domicilio del lavoratore - Carattere generale.

 COD.PROC.CIV. ART. 416     COST.
 COD.NAV. ART. 348
 COD.NAV. ART. 603

 Ai fini della determinazione della competenza territoriale in ordine alle controversie relative al rapporto di lavoro nautico in regime di continuità - caratterizzato dall'alternanza fra pause e prestazioni dell'attività - il foro del luogo di cessazione del rapporto stesso, ai sensi dell'art. 603 cod. nav. (la cui applicabilità, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 413 cod. proc. civ., non è limitata ai contratti stipulati con l'armatore per l'esercizio della navigazione con una nave determinata o ai rapporti non in regime di continuità), si individua non con esclusivo riferimento al luogo di sbarco del marittimo (che può avere, a tal fine, rilievo soltanto quando la risoluzione si sia verificata nel corso della navigazione), bensì con riguardo al luogo nel quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, avrebbe dovuto trovarsi nel momento della verificazione dell'effetto estintivo, con la conseguenza che detto luogo, nei periodi intercorrenti fra lo sbarco ed il successivo reimpiego, coincide (anche nel caso di dimissioni) col domicilio del lavoratore, nel quale quest'ultimo deve attendere le successive comunicazioni da parte dell'armatore.