CMRConvenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal protocollo 5 luglio 1978(Testo consolidato; in corsivo le modifiche)PreamboloCapitolo 1 - Campo d'applicazione
Le Parti contraenti, riconosciuta l'utilità di regolare in modo uniforme le condizioni del contratto di trasporto internazionale di merci su strada, specie per quanto concerne i documenti utilizzati per questo trasporto e la responsabilità del vettore, hanno convenuto quanto segue: 1. La presente Convenzione si applica a ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione. 2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione si considerano «veicoli» gli autoveicoli, i veicoli articolati, i rimorchi ed i semi-rimorchi, quali sono definiti nell'articolo 4 della Convenzione per la circolazione stradale del 19 settembre 1949. 3. La presente Convenzione si applica anche quando i trasporti da essa previsti sono effettuati dagli Stati o dalle istituzioni o dagli organismi governativi. 4. La presente Convenzione non si applica: 1. Se, su una parte del percorso, il veicolo sul quale si trovano le merci è trasportato, senza che queste ne siano scaricate, per mare, per ferrovia, per via navigabile interna, o per via aerea, - eccettuati, eventualmente, i casi previsti nell'articolo 14 -, la presente Convenzione si applica nondimeno all'intero trasporto. Tuttavia, nella misura in cui si provi che una perdita, un'avaria o un ritardo nella consegna della merce, avvenuto nel corso del trasporto non stradale, non è stato causato da un atto o da un'omissione del vettore stradale e che esso proviene da un fatto che poté solo prodursi nel corso e a causa del trasporto non stradale, la responsabilità del vettore stradale non è disciplinata dalla presente Convenzione, ma nel modo secondo cui la responsabilità del vettore non stradale sarebbe stata stabilita se fosse stato concluso un contratto di trasporto fra il mittente e il vettore non stradale per il solo trasporto della merce, conformemente alle disposizioni imperative di legge concernenti il trasporto non stradale di merci. Ove mancassero tali disposizioni, la responsabilità del vettore stradale è disciplinata dalla presente Convenzione. 2. Se il vettore stradale provvede anche al trasporto
non stradale,
la sua responsabilità è parimente disciplinata
dal paragrafo
primo, come se la sua doppia funzione di vettore fosse esercitata da
due
persone diverse. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione,
il vettore risponde
- come se fossero propri - degli atti e delle omissioni dei suoi
dipendenti
e di tutte le altre persone dei servizi delle quali egli si avvale per
l'esecuzione del trasporto, quando tali dipendenti o tali persone
agiscono
nell'esercizio delle loro funzioni. Capitolo III - Conclusione ed esecuzione del contratto di trasporto Il contratto di trasporto è stabilito dalla
lettera di vettura.
La mancanza, l'irregolarità o la perdita della lettera di
vettura
non pregiudica l'esistENZa né la validità del
contrattO di
trasporto, che rimane sottoposto alle disposizioni della presente
Convenzione. 1. La lettera di vettura è compilata in tre esemplari originali, firmati dal mittente e dal vettore, le firme possono essere stampate o apposte mediante i bolli del mittente o del vettore, qualora la legislazione del Paese nel quale la lettera di vettura è compilata lo consenta. Il primo esemplare viene consegnato al mittente, il secondo accompagna la merce e il terzo è trattenuto dal vettore. 2. Quando la merce da trasportare deve essere caricata
su diversi veicoli,
o quando si tratta di diversi generi di merce o di partite distinte, il
mittente o il vettore ha il diritto di esigere un numero di lettere di
vettura corrispondente al numero dei veicoli utilizzati o dei diversi
generi
o partite di merci. 1. La lettera di vettura deve contenere le seguenti indicazioni:
1. Il mittente risponde di tutte le spese e danni sopportati dal vettore in caso di inesattezza o di insufficienza:
3. Se la lettera di vettura non contiene l'indicazione
prevista nell'articolo
6 paragrafo 1 k, il vettore è responsabile di tutte le spese
e dei
danni subiti dall'avente diritto alla merce a causa di detta omissione.
1. All'atto del ricevimento della merce, il vettore deve verificare: 3. Il mittente ha il diritto di esigere che il vettore
verifichi il
peso lordo o la quantità altrimenti espressa della merce.
Egli può
inoltre esigere che il contenuto dei colli sia verificato. Il vettore
può
pretendere il pagamento delle spese di verifica. Il risultato delle
verifiche
deve figurare sulla lettera di vettura. 1. Fino a prova contraria, la lettera di vettura fa fede delle condizioni del contratto e del ricevimento della merce da parte del vettore. 2. Se la lettera di vettura non contiene riserve
motivate del vettore,
si presume che, al momento del ricevimento, la merce e il suo
imballaggio
erano in buono stato apparente e che il numero dei colli, i loro
contrassegni
e i loro numeri erano conformi alle indicazioni della lettera di
vettura. Il mittente è responsabile nei confronti
del vettore dei danni
alle persone, al materiale o ad altre merci, come pure delle spese
causate
dall'imperfezione dell'imballaggio della merce, a meno che, essendo
tale
imperfezione apparente o nota al vettore al momento del ricevimento, il
vettore non abbia fatto riserve al riguardo. 1. Per l'adempimento delle formalità doganali e delle altre formalità richieste prima della riconsegna della merce, il mittente deve unire alla lettera di vettura o mettere a disposizione del vettore i documenti necessari e fornirgli tutte le informazioni volute. 2. Il vettore non ha l'obbligo di esaminare se tali documenti e informazioni siano esatti o sufficienti. Il mittente è responsabile nei confronti del vettore di tutti i danni che potessero derivare dalla mancanza, dall'insufficienza o dall'irregolarità di detti documenti e informazioni, salvo il caso di errore da parte del vettore. 3. Il vettore è responsabile, come se fosse
un commissionario,
delle conseguenze della perdita o dell'impiego inesatto dei documenti
menzionati
nella lettera di vettura, allegati alla medesima o consegnati al
vettore;
tuttavia, l'indennità a suo carico non può
superare quella
dovuta in caso di perdita della merce. 1. Il mittente ha il diritto di disporre della merce, in particolare esigendo dal vettore la sospensione del trasporto, la modifica del luogo previsto per la riconsegna della merce a un destinatario diverso da quello indicato nella lettera di vettura. 2. Tale diritto si estingue quando il secondo esemplare della lettera di vettura è consegnato al destinatario, o allorché questi faccia valere il diritto previsto nell'articolo 13 paragrafo 1; da questo momento, il vettore deve attenersi agli ordini del destinatario. 3. Il diritto di disposizione spetta tuttavia al destinatario dal momento della compilazione della lettera di vettura, se il mittente ne ha fatto menzione sulla stessa. 4. Se, valendosi del suo diritto di disposizione, il destinatario ordina di riconsegnare la merce a un'altra persona, questa non può designare altri destinatari. 5. L'esercizio del diritto di disposizione è subordinato alle seguenti condizioni: 7. Il vettore che non eseguisce le istruzioni date
nelle condizioni
previste nel presente articolo o che si attiene a tali istruzioni senza
esigere la presentazione del primo esemplare della lettera di vettura,
è responsabile, nei confronti dell'avente diritto, del danno
così
causato. 1. Dopo l'arrivo della merce nel luogo previsto per la riconsegna, il destinatario ha diritto di chiedere che gli sia rilasciato il secondo esemplare della lettera di vettura e che gli sia riconsegnata la merce, il tutto contro ricevuta. Se la perdita della merce è accertata, o se la merce non è arrivata entro il termine previsto nell'articolo 19, il destinatario è autorizzato a fare valere in suo nome, nei confronti del vettore, i diritti che derivano dal contratto di trasporto. 2. Il destinatario che si avvale dei diritti
conferitigli a norma del
paragrafo 1 del presente articolo deve pagare l'importo dei crediti
risultanti
dalla lettera di vettura. In caso di contestazione, il vettore
è
tenuto a riconsegnare la merce soltanto se il destinatario gli fornisce
una cauzione. 1. Se, per motivo qualunque, l'esecuzione del contratto alle condizioni previste nella lettera di vettura è o diventa impossibile prima dell'arrivo della merce nel luogo previsto per la riconsegna, il vettore deve chiedere istruzioni alla persona cui spetta il diritto di disporre della merce conformemente all'articolo 12. 2. Tuttavia, se le circostanze consentono l'esecuzione
del trasporto
a condizioni diverse da quelle previste nella lettera di vettura e se
il
vettore non ha potuto ottenere in tempo utile le istruzioni dalla
persona
cui spetta il diritto di disporre della merce in conformità
dell'articolo
12, egli adotta i provvedimenti che ritiene più opportuni
nell'interesse
della persona medesima. 1. Qualora, dopo l'arrivo della merce al luogo di destinazione, sopravvengano impedimenti alla riconsegna, il vettore chiede istruzioni al mittente. Se il destinatario rifiuta la merce, il mittente ha il diritto di disporne senza dover produrre il primo esemplare della lettera di vettura. 2. Anche dopo aver rifiutato la merce, il destinatario può sempre chiederne la riconsegna, purché il vettore non abbia ricevuto istruzioni contrarie dal mittente. 3. Se l'impedimento alla riconsegna sopravviene dopo
che il destinatario,
in conformità del diritto conferitogli dall'articolo 12
paragrafo
3 ha dato ordine di riconsegnare la merce ad altra persona, il
destinatario
si sostituisce al mittente e tale altra persona si sostituisce al
destinatario,
agli effetti dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2. 1. Il vettore ha diritto al rimborso delle spese causate dalla sua domanda d'istruzioni o dall'esecuzione delle istruzioni ricevute, a meno che queste spese non dipendono da sua colpa. 2. Nei casi previsti nell'articolo 14 paragrafo 1 e nell'articolo 15 il vettore può scaricare immediatamente la merce per conto dell'avente diritto; dopo l'operazione di scarico, il trasporto è considerato terminato. Il vettore assume allora la custodia della merce. Egli può tuttavia affidare la merce a terzi, nel quale caso egli è responsabile solo della prudente scelta del terzo. La merce resta gravata dei crediti risultanti dalla lettera di vettura e di tutte le altre spese. 3. Il vettore può disporre per la, vendita della merce senza attendere istruzioni dell'avente diritto quando la natura deperibile o lo stato della merce lo giustifichi o quando non esista alcuna proporzione fra le spese di custodia e il valore della merce. Negli altri casi, egli può parimenti disporre per la vendita, qualora l'avente diritto non gli abbia impartito, entro un termine adeguato, istruzioni contrarie, la cui esecuzione possa essere ragionevolmente pretesa. 4. Se la merce è stata venduta in applicazione del presente articolo, il ricavato della vendita deve essere messo a disposizione dell'avente diritto, dedotte le spese che gravano la merce. Se tali spese fossero superiori al ricavato della vendita, il vettore ha diritto alla differenza. 5. Il modo di procedere in caso di vendita
è determinato dalla
legge o dagli usi del luogo in cui si trova la merce. 1. Il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna. 2. Il vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell'avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare. 3. Per liberarsi dalla sua responsabilità, il vettore non può eccepire né l'imperfezione del veicolo di cui si serve per effettuare il trasporto, né la colpa della persona dalla quale ebbe a nolo il veicolo o dei dipendenti di quest'ultima. 4. Fermo restando l'articolo 18 paragrafi da 2 a 5, il vettore è esonerato dalla sua responsabilità quando la perdita o l'avaria derivi dai rischi particolari inerenti a uno o a più dei fatti seguenti: 1. La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo abbiano avuto per causa uno dei fatti previsti nell'articolo 17 paragrafo 2 incombe al vettore. 2. Qualora il vettore dimostri che, avuto riguardo alle circostanze di fatto, la perdita o l'avaria ha potuto risultare da uno o più dei rischi particolari previsti nell'articolo 17 paragrafo 4 si presume che la perdita o l'avaria sia stata così causata. L'avente diritto ha tuttavia la facoltà di provare che il danno non è stato causato, totalmente o parzialmente, da uno di tali rischi. 3. La presunzione di cui sopra non è applicabile nel caso previsto nell'articolo 17 paragrafo 4 a quando vi sia un ammanco rilevante o perdita di colli. 4. Se il trasporto è eseguito con un veicolo attrezzato in modo da proteggere le merci dal calore, dal freddo, dai cambiamenti di temperatura o dall'umidità dell'aria, il vettore non può invocare il beneficio dell'articolo 17 paragrafo 4 d a meno che egli fornisca la prova di aver adottato, per quel che concerne la scelta, il trattamento e l'impiego di tali attrezzature, tutti i provvedimenti a cui era tenuto, considerate le circostanze, e di aver osservato le istruzioni speciali impartitegli. 5. Il vettore non può invocare il beneficio
dell'articolo 17
paragrafo 4f se non fornisce la prova di aver adottato tutti i
provvedimenti
a cui era normalmente tenuto, considerate le circostanze, e d'aver
osservato
le istruzioni speciali impartitegli. Vi è ritardo nella riconsegna quando la
merce non è stata
riconsegnata entro il termine convenuto o, se non è stato
convenuto
un termine, quando la durata effettiva del trasporto superi il tempo
accordato
ragionevolmente a un vettore diligente, tenuto conto delle circostanze
e, in particolare nel caso di carico parziale, del tempo richiesto per
formare un carico completo in condizioni normali. 1. Senza dover fornire altre prove, l'avente diritto può considerare la merce come perduta quando essa non sia stata riconsegnata entro trenta giorni dalla scadenza del termine di resa convenuto o, qualora non sia stato stabilito un termine, entro sessanta giorni dal ricevimento della merce da parte del vettore. 2. L'avente diritto, nel ricevere il pagamento dell'indennità per la merce perduta, può domandare, per iscritto, di essere immediatamente avvisato nel caso in cui la merce fosse ritrovata entro l'anno successivo al pagamento dell'indennità. Di tale domanda gli è dato atto per iscritto. 3. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento di tale avviso, l'avente diritto può esigere che la merce gli sia riconsegnata contro pagamento dei crediti risultanti dalla lettera di vettura e contro restituzione dell'indennità che egli ha ricevuto, dedotte, eventualmente, le spese che fossero state comprese in queste indennità e con riserva di ogni diritto all'indennità per ritardo nella riconsegna prevista nell'articolo 23 e, se del caso, nell'articolo 26. 4. In mancanza sia della domanda prevista nel
paragrafo 2, sia di istruzioni
date nel termine di trenta giorni previsto nel paragrafo 3, ovvero se
la
merce è ritrovata dopo un anno dal pagamento
dell'indennità,
il vettore ne dispone conformemente alla legge del luogo in cui si
trova
la merce. Se la merce è riconsegnata al destinatario
senza incasso del
rimborso che avrebbe dovuto essere riscosso dal vettore conformemente
alle
disposizioni del contratto di trasporto, il vettore deve indennizzare
il
mittente fino a concorrenza dell'importo del rimborso; resta tuttavia
salvo
il suo regresso nei confronti del destinatario. 1. Il mittente che consegna al vettore merci pericolose deve segnalargli la natura esatta del pericolo che esse presentano ed indicargli eventualmente le precauzioni da prendere. Se tale avvertenza non fosse stata indicata sulla lettera di vettura, spetterà al mittente o al destinatario di provare, con altri mezzi, che il vettore ha avuto conoscenza della natura esatta del pericolo presentato dal trasporto di dette merci. 2. Le merci pericolose che non fossero state
riconosciute come tali
dal vettore, nelle condizioni previste nel paragrafo 1 del presente
articolo
possono essere da questi, in ogni momento e in qualsiasi luogo,
scaricate,
distrutte o rese inoffensive senza alcun obbligo d'indennizzo; il
mittente
è inoltre responsabile di tutte le spese e dei danni
derivanti dalla
loro consegna al trasporto o dal loro trasporto. 1. Quando in virtù delle disposizioni della presente convenzione, il vettore è tenuto a pagare un'indennità per perdita totale o parziale della merce, tale indennità è calcolata in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta. 2. Il valore della merce è stabilito in base al corso in borsa o, in mancanza, in base al prezzo corrente sul mercato, o, in mancanza di entrambi, in base al valore ordinario delle merci della stessa natura e qualità. 3. Tuttavia l'indennità non può superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante. 4. Sono inoltre rimborsati il prezzo del trasporto, i diritti di dogana e le altre spese sostenute in occasione del trasporto della merce, interamente in caso di perdita totale e proporzionalmente in caso di perdita parziale; non è dovuto altro risarcimento di danni. 5. In caso di ritardo, se l'avente diritto prova che gliene è derivato un pregiudizio, il vettore deve corrispondere un'indennità non eccedente il prezzo di trasporto. 6. Possono essere reclamate indennità maggiori solo quando sia stato dichiarato il valore della merce o sia stata fatta una dichiarazione d'interesse speciale alla riconsegna, conformemente agli articoli 24 e 26. 7. L'unità di conto menzionata nella presente Convenzione consiste nel diritto speciale di prelievo così come definito dal Fondo monetario internazionale. L'ammontare di cui al paragrafo 3 del presente articolo viene convertito nella moneta nazionale dello Stato da cui dipende il Tribunale investito della controversia sulla base del valore di detta moneta alla data della sentenza o alla data concordata dalle Parti. Il valore, in diritto speciale di prelievo, della moneta nazionale dello Stato membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato alla data in questione secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale per le sue operazioni e transazioni. Il valore, in diritto speciale di prelievo, della moneta nazionale, di uno Stato che non sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo quanto stabilito da detto Stato. 8 Tuttavia, uno Stato che non sia membro del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non permetta di applicare le disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo può, al momento della ratifica del Protocollo alla CMR o dell'adesione a quest'ultima o in qualunque altro momento, dichiarare che il limite della responsabilità previsto al paragrafo 3 del presente articolo e applicabile sul suo territorio è fissato a 25 unità monetarie. L'unità monetaria di cui al presente paragrafo corrisponde a 10/31 di grammo oro al titolo di 900 millesimi di fino. La conversione nella moneta nazionale della somma di cui al presente paragrafo viene effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato. 9. Il calcolo menzionato nell'ultima frase
del paragrafo 7, e la
conversione di cui al paragrafo 8, del presente articolo devono essere
effettuati in modo da tradurre in moneta nazionale dello Stato lo
stesso
valore reale, per quanto possibile, di quello espresso in
unità
di conto al paragrafo 3 del presente articolo. Al momento del deposito
di uno strumento, di cui all'articolo 3 del Protocollo alla CMR ed ogni
qual volta si verifichi un cambiamento nel loro metodo di calcolo o nel
valore della loro moneta nazionale in rapporto all'unità di
conto
o all'unità monetaria, gli Stati comunicheranno al
Segretario generale
dell'ONU il loro metodo di calcolo conformemente al paragrafo 7, o i
risultati
della conversione conformemente al paragrafo 8, del presente articolo,
a seconda dei casi. Pagando un supplemento di prezzo da convenirsi, il
mittente può
dichiarare nella lettera di vettura un valore della merce superiore al
limite indicato nel paragrafo 3 dell'articolo 23 e, in tale caso,
l'ammontare
dichiarato sostituisce detto limite. 1. In caso di avaria, il vettore paga l'ammontare del deprezzamento calcolato secondo il valore della merce fissato conformemente all'articolo 23 paragrafi 1, 2 e 4. 2. Tuttavia, l'indennità non può eccedere 1. Il mittente può fissare l'ammontare di un interesse speciale alla riconsegna, in caso di perdita o di avaria e di ritardo sul termine convenuto, menzionandolo nella lettera di vettura e pagando il supplemento di prezzo convenuto. 2. Qualora sia stata fatta la dichiarazione
d'interesse speciale alla
riconsegna, oltre alle indennità previste negli articoli 23,
24
e 25, può essere reclamato il risarcimento del danno
supplementare
provato, fino a concorrenza dell'ammontare dell'interesse dichiarato. 1. L'avente diritto può richiedere gli interessi sull'indennità. Tali interessi, calcolati in ragione del cinque per cento annuo, decorrono dal giorno del reclamo presentato per iscritto al vettore o, se non sia stato presentato reclamo, dal giorno della domanda giudiziale. 2. Qualora gli elementi che servono di base al calcolo
dell'indennità
non siano espressi nella valuta del Paese ove devesi effettuare il
pagamento,
la conversione è fatta in base al corso del giorno e del
luogo di
pagamento dell'indennità. 1. Se, in conformità della legge applicabile, la perdita, l'avaria o il ritardo verificatosi nel corso di un trasporto soggetto alla presente Convenzione, può dar luogo a un reclamo extra-contrattuale, il vettore può avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione, che escludono la sua responsabilità o che determinano o limitano le indennità dovute. 2. Se è fatta valere la
responsabilità extracontrattuale
per perdita, avaria o ritardo nei confronti di una persona per la quale
il vettore è responsabile, conformemente all'articolo 3,
questa
può parimenti avvalersi delle disposizioni della presente
Convenzione
che escludono la responsabilità del vettore o che
determinano o
limitano le indennità dovute. 1. Il vettore non ha il diritto di avvalersi delle disposizioni del presente capo che escludono o limitano la sua responsabilità o che invertono l'onere della prova, se il danno dipende da dolo o da colpa a lui imputabile e che, secondo la legge del giudice adito, è parificata a dolo. 2. Lo stesso vale nel caso in cui il dolo o la colpa
sia imputabile
ai dipendenti del vettore o a altre persone dei cui servizi egli si
avvale
per l'esecuzione del trasporto, quando tali dipendenti o tali persone
agiscono
nell'esercizio delle loro funzioni. In tal caso, detti dipendenti o
dette
persone non hanno a loro volta il diritto di avvalersi, per quanto
concerne
la loro responsabilità personale, delle disposizioni del
presente
capo di cui al paragrafo 1. 1. Se il destinatario ha ricevuto la merce senza averne accertato lo stato in contraddittorio con il vettore o senza aver comunicato le sue riserve al medesimo - al più tardi al momento della riconsegna, ove si tratti di perdite o avarie apparenti, o entro sette giorni dalla riconsegna, domenica o giorni festivi non compresi, ove si tratti di perdite o avarie non apparenti -, indicando genericamente la natura della perdita o dell'avaria, si presume, fino a prova contraria, che egli abbia ricevuto la merce nello stato descritto nella lettera di vettura. Ove si tratti di perdite o di avarie non apparenti, le riserve di cui sopra devono essere fatte per iscritto. 2. Qualora lo stato della merce sia stato accertato in contraddittorio dal destinatario e dal vettore, la prova contraria al risultato di tale accertamento può essere fatta solo ove si tratti di perdite o avarie non apparenti ed il destinatario abbia comunicato riserve scritte al vettore entro 7 giorni dall'accertamento medesimo, domenica e giorni festivi non compresi. 3. Un ritardo nella riconsegna non può dar luogo a indennità salvo il caso in cui una riserva sia stata comunicata per iscritto nel termine di 21 giorni da quello in cui la merce è stata messa a disposizione del destinatario. 4. La data di riconsegna, ovvero, secondo il caso, quella dell'accertamento o quella in cui la merce è stata messa a disposizione, non è computata nei termini previsti nel presente articolo. 5. Il vettore e il destinatario devono accordarsi
reciprocamente ogni
facilitazione ragionevole ai fini di ogni utile accertamento e
verifica. 1. Per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente Convenzione, l'attore può adire oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio:
3. Qualora in una controversia di cui al paragrafo 1 del presente articolo una sentenza pronunciata da un giudice di un Paese contraente sia divenuta esecutiva in tale Paese, essa diventa ugualmente esecutiva in ciascuno degli altri Paesi contraenti non appena siano state adempiute le formalità all'uopo prescritte nel Paese interessato. Tali formalità non possono comportare alcun riesame di merito del processo. 4. Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo si applicano alle sentenze pronunciate in contraddittorio, in contumacia e alle transazioni giudiziali; esse non si applicano invece alle sentenze che sono esecutive soltanto provvisoriamente, né alle sentenze che condannano l'attore, in seguito al parziale o totale rigetto della sua domanda, oltre alle spese, al pagamento di un risarcimento. 5. I cittadini di un Paese contraente che hanno il
loro domicilio o
una sede d'affari in un Paese contraente non sono obbligati a prestare
una cauzione per garantire il pagamento delle spese giudiziali
derivanti
da controversie su trasporti sottoposti alla presente Convenzione. 1. Le azioni nascenti da trasporti sottoposti alla presente Convenzione si prescrivono nel termine di un anno. Tuttavia, in caso di dolo o di colpa che, secondo la legge del giudice adito, è equiparata a dolo, la prescrizione è di tre anni. La prescrizione decorre: 2. Il reclamo scritto sospende la prescrizione fino al giorno in cui il vettore lo respinge per iscritto e restituisce i documenti ad esso allegati. In caso di accettazione parziale del reclamo, la prescrizione riprende il suo corso solo per la parte del reclamo rimasta in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti incombono alla parte che afferma tali fatti. 1 successivi reclami riguardanti lo stesso oggetto non sospendono il corso della prescrizione. 3. Con riserva delle disposizioni del precedente paragrafo 2, la sospensione della prescrizione è regolata dalla legge del giudice adito. Lo stesso vale per l'interruzione della prescrizione. 4. L'azione prescritta non può
più essere proposta, né
sotto forma di domanda riconvenzionale, né sotto forma di
eccezione. Il contratto di trasporto può contenere una
clausola che attribuisce
la competenza ad un arbitro o ad un collegio arbitrale, a condizione
che
essa preveda che tale arbitro o collegio arbitrale applichi la presente
Convenzione. Capitolo VI - Disposizioni concernenti il trasporto effettuato da vettori successivi Se un trasporto, disciplinato da un contratto unico,
è eseguito
da vettori stradali successivi, ognuno di essi è
responsabile dell'esecuzione
del trasporto totale; in seguito all'accettazione della merce e della
lettera
di vettura, il secondo vettore e ognuno dei vettori successivi
diventano
parti del contratto e a loro si applicano le disposizioni contenute
nella
lettera di vettura. 1. Il vettore che accetta la merce dal vettore precedente consegna a questi una ricevuta datata e firmata. Egli deve indicare il suo nome e il suo indirizzo sul secondo esemplare della lettera di vettura. Se del caso, egli appone su detto esemplare, nonché sulla ricevuta, riserve analoghe a quelle previste nell'articolo 8, paragrafo 2. 2. Nei rapporti tra i vettori successivi si applicano
le disposizioni
dell'articolo 9. Salvo il caso di domanda riconvenzionale o di
eccezione formulata in
un giudizio riguardante una domanda fondata sul medesimo contratto di
trasporto,
l'azione di responsabilità per perdita, avaria o ritardo
può
essere promossa solo nei confronti del primo o dell'ultimo vettore o di
quello che ha eseguito la parte del trasporto nel corso della quale si
è prodotto il fatto che ha causato la perdita, l'avaria o il
ritardo;
la stessa azione può essere promossa contemporaneamente nei
confronti
di più d'uno di tali vettori. Il vettore che ha pagato un'indennità in base alle disposizioni della presente Convenzione ha il diritto di regresso per l'indennità, gli interessi e le spese, nei confronti dei vettori che hanno partecipato all'esecuzione del contratto di trasporto. Valgono in proposito le seguenti disposizioni: Se uno dei vettori non è solvibile, la
quota che gli incombe
e che egli non ha pagato è ripartita tra tutti gli altri
vettori
in proporzione al corrispettivo loro spettante. 1. Il vettore contro il quale viene esercitata una delle azioni di regresso previste negli articoli 37 e 38 non può contestare la fondatezza del pagamento effettuato dal vettore che esercita il regresso, se l'indennità è stata fissata giudizialmente, sempreché la citazione gli sia stata debitamente notificata ed egli sia stato posto in grado di intervenire nella causa. 2. Il vettore che intende esercitare il suo diritto di regresso può presentare la sua domanda al giudice competente del Paese nel quale uno dei vettori interessati ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la filiale o l'agenzia per il cui tramite è stato concluso il contratto di trasporto. Il regresso può essere esercitato con una sola e medesima azione contro tutti i vettori interessati. 3. Le disposizioni dell'articolo 31 paragrafi 3 e 4 si applicano alle sentenze pronunziate sulle azioni di regresso previste negli articoli 37 e 38. 4. Alle azioni di regresso tra vettori si applicano le
disposizioni
dell'articolo 32. Tuttavia, la prescrizione decorre o dalla data di una
sentenza definitiva che fissa l'indennità da versare
conformemente
alle disposizioni della presente convenzione, oppure, ove manchi tale
sentenza,
dal giorno del pagamento effettivo. I vettori sono liberi di convenire tra loro deroghe
agli articoli 37
e 38. 1. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 40, è nullo e improduttivo di effetti qualsiasi patto che, direttamente od indirettamente, deroghi alle disposizioni della presente Convenzione. La nullità di tali patti non comporta la nullità delle altre disposizioni del contratto. 2. In particolare è nulla qualsiasi
clausola con la quale il
vettore si faccia cedere il beneficio dell'assicurazione della merce o
qualsiasi altra clausola analoga, come pure ogni clausola che inverta
l'onere
della prova. 1. La presente Convenzione è aperta alla firma o all'adesione dei Paesi membri della Commissione economica per l'Europa e dei Paesi ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformità del paragrafo 8 del mandato di questa Commissione. 2. I Paesi in grado di partecipare a taluni lavori della Commissione economica per l'Europa, in applicazione del paragrafo Il del mandato di detta Commissione, possono diventare Parti contraenti della presente Convenzione aderendovi dopo la sua entrata in vigore. 3. La Convenzione è aperta alla firma fino al 31 agosto 1956 compreso. Dopo tale data essa è aperta all'adesione. 4. La presente Convenzione deve essere ratificata. 5. La ratifica o l'adesione ha luogo con il deposito
di un istrumento
presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo che cinque dei Paesi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 42 abbiano depositato i loro istrumenti di ratifica o d'adesione. 2. Per ogni Paese che la ratifichi o vi aderisca dopo
che cinque Paesi
abbiano depositato i loro istrumenti di ratifica o d'adesione, la
presente
Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo al
deposito
dell'istrumento di ratifica o d'adesione di detto Paese. 1. Ogni Parte contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notificazione indirizzata al Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data in
cui il Segretario
generale ha ricevuto la comunicazione. Ove, dopo l'entrata in vigore della presente
Convenzione, in seguito
a denuncia, il numero delle Parti contraenti divenga inferiore a
cinque,
la presente Convenzione cessa di essere in vigore a decorrere dalla
data
in cui abbia effetto l'ultima di tali denunce. 1. Al momento del deposito dell'istrumento di ratifica o d'adesione, o successivamente in qualsiasi tempo, ogni Paese può dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che la presente Convenzione è applicabile all'insieme o a parte dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale. La Convenzione è applicabile al territorio o ai territori indicati nella notificazione a decorrere dal novantesimo giorno dopo che il Segretario generale abbia ricevuto tale notificazione o, se in tale giorno la Convenzione non sia ancora entrata in vigore, a decorrere dalla sua entrata in vigore. 2. Ogni Paese che, in conformità del
paragrafo precedente, abbia
fatto una dichiarazione al fine di poter applicare la presente
Convenzione
a un territorio da esso rappresentato sul piano internazionale,
può,
conformemente all'articolo 44, denunciare la Convenzione per quanto
concerne
detto territorio. Qualsiasi divergenza fra due o più Parti
contraenti sull'interpretazione
o l'applicazione della presente Convenzione, che le Parti non abbiano
potuto
regolare mediante negoziati o in altro modo, può, a
richiesta d'una
delle Parti contraenti interessate, essere portata avanti la Corte
internazionale
di giustizia per essere risolta dalla stessa. 1. Al momento di firmare o di ratificare la presente Convenzione o di aderirvi, ogni Parte contraente può dichiarare di non considerarsi vincolata dall'articolo 47 della Convenzione. Le altre Parti contraenti non sono vincolate dall'articolo 47 nei confronti di una Parte contraente che abbia formulato tale riserva. 2. Ogni Parte contraente che abbia formulato una riserva conformemente al paragrafo 1, può, in qualsiasi momento, revocarla mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Nessun'altra riserva alla presente Convenzione
è ammessa. 1. Dopo che la presente Convenzione sia stata in vigore tre anni, ogni Parte contraente può, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, domandare la convocazione di una conferenza allo scopo di rivedere la presente Convenzione. Il Segretario generale notifica tale domanda a tutte le Parti contraenti e, qualora nel termine di quattro mesi dalla sua notificazione, almeno un quarto delle Parti contraenti gli abbia comunicato il proprio consenso a tale domanda, convoca una conferenza per la revisione. 2. Se una conferenza è convocata in conformità del paragrafo precedente, il Segretario generale ne dà avviso a tutte le Parti contraenti e le invita a presentare, nel termine di tre mesi, le proposte che esse desiderano che siano esaminate dalla conferenza. Il Segretario generale comunica a tutte le Parti contraenti l'ordine del giorno provvisorio della conferenza, come pure il testo delle proposte, almeno tre mesi prima della data d'apertura della conferenza. 3. Ad ogni conferenza convocata in
conformità del presente articolo,
il Segretario generale invita tutti i Paesi di cui al paragrafo 1
dell'articolo
42, nonché i Paesi divenuti Parti contraenti in
virtù del
paragrafo 2 di detto Art. 42. Oltre alle notificazioni previste nell'articolo 49, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica ai Paesi previsti nel paragrafo 1 dell'articolo 42, come pure ai Paesi divenuti Parti contraenti in virtù del paragrafo 2 di detto articolo 42: Dopo il 31 agosto 1956, l'originale della presente Convenzione viene depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invia copia autenticata a ognuno dei Paesi di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 42. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Ginevra il diciannove maggio millenovecentocinquantasei, in un solo esemplare, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede. Protocollo di firma
Fatto a Ginevra, il diciannove maggio
millenovecentocinquantasei, in
un solo esemplare, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti
ugualmente fede. |
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