Diritto dei trasporti
2000
 I
pag. 231 

AMMINISTRAZIONE

N
I principi di trasparenza ed imparzialità in materia di scelta dei contraenti recati dalla normativa interna e comunitaria impongono che la individuazione dei soci con il quale l'autorità portuale di Genova intende costituire una società mista per la gestione di un servizio portuale di una società mista sia effettuata esperendo una gara pubblica.
La possibilità che le autorità portuali esercitino, direttamente o indirettamente, le operazioni portuali di carico, scarico e movimentazione delle merci, ovvero quelle connesse ad esse, è preclusa dagli art. 6 e 16, I comma, l. 28 gennaio 1994 n. 84.

TAR Liguria, sez. I, 8 giugno 1998 n. 254; pres. Vivenzio, est. Petruzzelli; Soc. Italcementi (avv. Cocchi, Acquarone, Gerbi) c. Autorità portuale di Genova ed altro (avv. Mauceri), Ministero marina mercantile ed altro, Soc. Gabeter (avv. Azzi, Barbara, Buccello).

* * *

N
Il comandante del porto, nel disciplinare la materia del trasporto e nel dettare la disciplina più adeguata per la razionale organizzazione dei servizi, non può non tenere conto dell'interesse di tutti i soggetti che a vario titolo operano professionalmente all'interno del porto stesso, realizzando, nel superiore interesse pubblico, il contemperamento delle varie esigenze attraverso una corretta delimitazione delle possibilità operative dei vari soggetti; pertanto, è illegittima l'ordinanza, al riguardo emanata, che realizza una vera e propria esclusiva a favore del gruppo dei barcaioli.
L'originaria distinzione tra operazioni portuali e servizi accessori di battellaggio, una volta venuta meno la riserva di cui all'art. 111 c. nav., non ha alcuna ragione di sussistere, in quanto, in ogni caso, sia che trattasi di servizio di movimentazione di merci e passeggeri (rimorchio, carico e scarico merci) sia che trattasi di servizi di mero battellaggio, le attività medesime non possono essere più ritenute di pertinenza di alcun soggetto predeterminato.
La società che rappresentano gli armatori sulla base di un rapporto di raccomandazione con rappresentanza a carattere continuativo hanno diritto ad organizzare ed espletare il servizio di trasporto per conto e nell'interesse degli armatori stessi, in quanto l'autoproduzione così esercitata (in concorso cioè con gli armatori stessi) resta nell'ambito del rapporto di rappresentanza con gli armatori ad esse appoggiati e non assume rilevanza sul mercato oltre i limiti consentiti dall'art. 9 l. 10 ottobre 1990 n. 287; pertanto, nel caso degli agenti raccomandati, l'autoproduzione del servizio è correttamente esercitata quando l'agente concorre, nel senso che partecipa, assieme agli armatori che ad esso si appoggiano, all'organizzazione e allo svolgimento del servizio, mettendo a disposizione propri mezzi e proprio personale.
La l. 28 gennaio 1994 n. 84, in tema di riordino della legislazione in materia portuale, ribadisce che il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività portuali di qualunque genere è subordinato al possesso di determinati requisiti e non è di competenza esclusiva o privilegiata di alcuna impresa.

TAR Sicilia-Catania, sez. III, 23 febbraio 1999 n. 224; pres. Zingales, est. Campanella; Soc. F.C. ed altri (avv. Lo Castro e Vaccaro) c. Capo compartimento marittimo e comandante porto di Augusta (avv. St. Adorno) e G.B. Porto di Augusta (avv. Catania, Carbone, Abbadessa, Franchina).

* * *

COMANDANTE
N
La persona alla quale il custode giudiziario di una nave in disarmo, avvalendosi della facoltà conferitagli dal giudice, conferisce l'incarico di provvedere al guardianaggio della nave e curarne la conservazione non assume la qualifica di comandante.

Trib. Genova 20 gennaio 1998; pres., est. Russo; Cosima Pacifico, Stefano e Chiara Adjuk - Eredi di Ivo Adjuk (avv. G. Lagorara) c. Ministero di grazia e giustizia e Ministero del tesoro e Giuseppe Longo (avv. C.Q. Cigolini); in Dir. mar. 1999, 828

* * *

DEMANIO
N
Ai sensi dell'art. 15, II comma, prima parte, d.l. 2 ottobre 1981 n. 456, convertito dalla l. 1 dicembre 1981 n. 692, per la determinazione del canone relativo a concessioni di un bene demaniale marittimo disciplinate mediante licenze annuali non è richiesto il concerto tra il ministero della marina mercantile e quello delle finanze previsto dall'art. 2, III comma, l. 21 dicembre 1961 n. 1501.
Ai sensi dell'art. 5, II comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, esulano dalla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi relativi a concessioni di beni demaniali, anche se si controverte sul carattere gratuito o oneroso delle concessioni stesse in relazione alla loro disciplina legislativa.
Ai sensi dell'art. 5, II comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di concessioni demaniali le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, sia che si controverta sull'an debeatur, sia che si controverta sul quantum.

Cons. St., sez. VI, 18 ottobre 1999 n. 1423; pres. Giovannini, est. Salvatore C.; Ministero marina mercantile (avv. St. Quadri) c. Soc. T.N. (avv. Schiano e Vanin).

* * *

N
Nell'ipotesi in cui il proprietario di un suolo sito sull'alveo di un lago realizzi una darsena mediante escavazione del proprio suolo, facendo si che l'acqua lacustre allaghi lo scavo, non è possibile scindere tra proprietà privata del suolo e proprietà demaniale dell'acqua e così ritenere che la darsena appartenga al privato, salvo il diritto della pubblica amministrazione alla derivazione; al contrario, posti i principi della inseparabilità tra acque ed alveo e di inalienabilità dei beni del demanio pubblico, deve ritenersi che, per accessione alla cosa principale, il terreno, originariamente privato ma trasformato in darsena, sia divenuto anch'esso demaniale.

Cass., sez. un., 6 novembre 1998 n. 11211; pres. La Torre, rel. Sabatini, p.m. Lo Cascio; Ministero finanze ed altro c. Pasta (avv. Guarino e Romano).

* * *

N
Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle pietre ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumono natura di pertinenza del medesimo demanio per opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione; tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sua sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima.

Cass., sez. un., 18 dicembre 1998 n. 12701; pres. Favara, rel. Vella, p.m. Dettori; Albertin (avv. Manzi, Cacciavillani) c. Ministero finanze.

* * *

N
La disposizione dell'art. 157 cod. mar. merc. valorizzava, ai fini del passaggio dei beni dal pubblico demanio marittimo al patrimonio dello Stato, l'aspetto sostanziale della vicenda attinente ai beni stessi, nel senso che la loro non necessarietà in fatto all'uso pubblico, della quale l'amministrazione doveva fornire un mero riconoscimento, era condizione sufficiente per il transito dal demanio al patrimonio; diversamente, sulla stessa materia, il vigente art. 35 c. nav. valorizza l'aspetto formale della menzionata transizione, laddove pretende, oltre al medesimo riconoscimento, da parte del capo del compartimento marittimo, un apposito decreto.
In tema di demanio marittimo, allorquando l'amministrazione agisce per ottenere l'accertamento della ridemanializzazione di determinate aree, al fine di soddisfare l'onere della prova, non è sufficiente che essa affermi la generica appartenenza del bene ad una determinata categoria normativamente prevista come demaniale o le determinate caratteristiche del bene stesso, ma è necessario che provi il fatto nuovo che ha determinato la pretesa ridemanializzazione, compresa l'attuale, effettiva destinazione delle aree in contestazione alla pubblica funzione, la quale ultima costituisce il requisito essenziale che contraddistingue un bene demaniale.

Cass., sez. I, 21 aprile 1999 n. 1999; pres. Vignale, est. Spirito, p.m. Bonajuto; Ministero finanze c. Soc. Aedes (avv. Bardanzellu).

* * *

N
L'esercizio del potere di autotutela demaniale attributo all'autorità marittima dagli art. 54 e 55 c. nav. non incontra limiti temporali in alcuna disposizione legislativa né, stante l'eterogeneità degli istituti, un tale limite (e cioè, un anno dal sofferto spoglio) può essere desunto in via analogica dagli art. 1168 ss. c.c., che tutelano la disciplina possessoria di diritto privato.
Il provvedimento conclusivo del procedimento dichiarativo dell'estensione del demanio marittimo previsto dall'art. 32 c. nav. e dell'art. 58 reg. nav. mar. costituisce un indispensabile presupposto del legittimo esercizio del potere di autotutela del demanio stesso e della connessa fascia di rispetto solo quando sussiste incertezza relativamente ai confini dell'area demaniale interessata.

TAR Abruzzo-Pescara 4 febbraio 1999 n. 196; pres. ed est. Eliantonio; A.P. (avv. Angelone) c. Capitaneria di porto di Pescara ed altri (avv. St. Troiano).

* * *

N
La rinnovazione della concessione annuale di porzione di demanio marittimo di per sé non comporta che il canone relativo acquisti il carattere della prestazione periodica, con la conseguenza che in relazione ad esso trova applicazione la prescrizione ordinaria e non già quella quinquennale prevista dall'art. 2946 c.c.
È illegittimo il provvedimento contenente la determinazione in misura superiore al minimo normale del canone per la concessione di un bene del demanio marittimo che non dia contezza dei criteri seguiti nella valutazione dell'utilità economica che l'interessato trae dalla concessione medesima.

TAR Abruzzo-Pescara 25 febbraio 1999 n. 241; pres. Eliantonio, est. Clarinci; Z.I. (avv. Angelone) c. Ministero marina mercantile (avv. St. Troiano).

* * *

N
Sono legittimi la determinazione e il conguaglio del canone di una concessione di demanio marittimo effettuati in una anno successivo a quella di scadenza del rapporto, allorché l'amministrazione si sia riservata una tale facoltà mediante espressa clausola relativa al carattere provvisorio del canone, atteso l'intervento di una nuova normativa (nel frattempo entrata in vigore).
Nell'ipotesi di concessione di demanio marittimo, la determinazione del canone relativa al singolo rapporto non è rimessa all'arbitrio dell'amministrazione ma costituisce applicazione dei criteri prestabiliti da norme giuridiche il cui rispetto è garantito da idonei strumenti di tutela giurisdizionale.

TAR Toscana, sez. I, 18 marzo 1999 n. 210; pres. Virgilio, est. Metro; S.N. ed altri (avv. Vecoli, Frullini) c. Ministero finanze ed altri.

* * *

N
A fronte di concessioni annuali di demanio marittimo, rinnovate di anno in anno, non è dato ravviare il carattere della periodicità dei canoni. Il pagamento annuale, invero, va riferito a ciascuna specifica concessione, e queste si rilevano, nel contempo, pienamente autonome tra di loro, il che evidenzia che non risultano applicabili le regole sulla maturazione della prescrizione di cui all'art. 2948 c.c., assumendo rilevanza, più correttamente, le regole sulla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c.
La rideterminazione dei canoni delle concessioni marittime, in presenza della clausola di provvisorietà espressamente approvata dal concessionario, può legittimamente essere effettuata in un periodo successivo a quello della scadenza del rapporto. In presenza, quindi, della indicata clausola ed in mancanza di prescrizioni altrimenti stabilite, la determinazione definitiva non può trovare altro limite che in quello della prescrizione.

TAR Abruzzo - Pescara 25 febbraio 1999 n. 346; pres. Eliantonio, est. Clarinci; in P.Q.M. 1999, 79.

* * *

N
Ai sensi dell'art. 38 c. nav., la capitaneria di porto, nell'esercizio del potere discrezionale di concessione dell'occupazione di aree facenti parte del demanio marittimo, è tenuta solo a valutare la compatibilità dell'uso individuale delle aree con le esigenze di pubblico uso; pertanto, è illegittimo il diniego di concessione motivato con esclusivo riferimento all'incidenza negativa che l'uso a parcheggio delle dette aree avrebbe sul circostante contesto ambientale.

TAR Calabria - Reggio Calabria 26 marzo 1999 n. 380; pres. Ravalli, est. Criscenti; L.S. (avv. Lagana) c. Capitaneria di porto di Reggio Calabria (avv. St. Quattrone).

* * *

N
È legittima l'ordinanza di riduzione in pristino intimata a colui che abbia abusivamente eseguito una costruzione su suolo del demanio marittimo, essendo questo il rimedio espressamente contemplato dall'art. 54 c. nav. per tale ipotesi.
In caso di occupazione abusiva di zone del demanio marittimo o di realizzazione o ampliamento abusivo di un manufatto, legittimamente il capo del compartimento marittimo ingiunge la riduzione in pristino, avendone la competenza nell'ambito dei poteri di polizia demaniale attribuiti dalla legge (art. 30, 54, 1161 c. nav.) senza che su tali poteri incida negativamente la potestà di polizia urbanistica attribuita al sindaco dalle leggi del settore.

TAR Calabria - Catanzaro 29 marzo 1999 n. 435; pres. Calvieri, est. Cernese; P.M. (avv. Gagliardi) c. Compartimento marittimo di Vibo Valentia (avv. St. Scaramuzzino).

* * *

N
Ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 19 giugno 1979 n. 348, è trasferita alla regione Sardegna la gestione dei beni del demanio marittimo, subordinatamente all'adozione del decreto destinato a limitare le aree escluse dall'applicazione della norma; pertanto, poiché detta norma attua una mera delega dei compiti, senza alcun trasferimento del diritto dominicale pubblico in ordine alle aree, deve ritenersi che gli organi statali, pur non potendo intervenire nell'utilizzo a scopo turistico dei beni, conservino il potere di agire a tutela del diritto di proprietà pubblica.

TAR Sardegna 15 aprile 1999 n. 400; pres. Sassu, est. Atzeni; C.S. (avv. Candio) c. Capitaneria di porto di Cagliari (avv. St. Salis).

* * *

DIRITTO PROCESSUALE
N
L'art. 13, I comma, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, quale modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, va interpretato nel senso che non si applica ad un contratto stipulato tra le parti ed avente le seguenti caratteristiche, cioè un contratto:
a) che riguarda la costruzione, da parte di uno dei contraenti, di un bene mobile materiale (motoscafo) conforme ad un modello-tipo a cui sono state apportate talune modifiche;
b)  mediante il quale uno dei contraenti si è impegnato a trasferirne la proprietà all'altro contraente, il quale in cambio ha assunto l'impegno di pagarne il prezzo, in più rate, e
c)  nell'ambito del quale si dispone che l'ultimo versamento verrà effettuato anteriormente al definitivo passaggio della proprietà del bene in capo all'acquirente. A tal proposto, non rileva che i contraenti abbiano qualificato il loro contratto come «contratto di compravendita».
Un contratto avente le caratteristiche precedentemente menzionate va invece considerato come un contratto il cui oggetto è la fornitura di servizi o di beni mobili materiali nel senso di cui all'art. 13, I comma, punto 3, della Convenzione. Spetta, poi, eventualmente al giudice nazionale determinare se, concretamente, si tratti di una fornitura di servizi o di una fornitura di beni mobili materiali.

C. giust. CE 27 aprile 1999; causa C-99/96; Hanns - Herman Mietz c. Intership Yachting SneeK BV.

* * *

N
La trasformazione in società per azioni (in virtù della deliberazione in data 12 agosto 1992 del CIPE, adottata in base all'art. 18 del d.lg. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella l. 8 agosto 1992 n. 359) dell'ente Ferrovie dello Stato - istituito nella forma di ente pubblico economico con la l. 17 maggio 1985 n. 210 - ha determinato, con l'inapplicabilità della norma relativa al patrocinio legale dell'avvocatura dello Stato per il suddetto ente, ex art. 24, terzo comma, l. n. 210/1985, il venir meno dello jus postulandi della medesima avvocatura, realizzando così una fattispecie di impedimento del procuratore per factum principis, da ricondurre alla previsione dell'art. 301, I comma, c.p.c. (in quanto non assimilabile alle ipotesi di revoca della procura o di rinuncia della stessa di cui al secondo comma dello stesso articolo).

Cass., sez. lav., 21 gennaio 1999 n. 541; pres. De Tommaso, rel. Figurelli, p.m. Martone; Ferrovie dello Stato S.p.A. c. Salmieri.

* * *

N
La persona alla quale il custode giudiziario di una nave in disarmo, avvalendosi della facoltà conferitagli dal giudice, conferisce l'incarico di provvedere al guardianaggio della nave e curarne la conservazione non assume la qualifica di comandante.

Trib. Genova 20 gennaio 1998; pres. est. Russo; Cosima Pacifico, Stefano e Chiara Adjuk-Eredi di Ivo Adjuk (avv. G. Lagorara) c. Ministero di grazia e giustizia e Ministero del tesoro e Giuseppe Longo (avv. C.Q. Cigolini); in Dir. mar. 1999, 828.

* * *

N
La disposizione dell'art. 669 sexies secondo cui l'instaurazione del contraddittorio può avvenire «omessa ogni formalità non essenziale» implica la possibilità di convocazione delle parti a mezzo telefax.
Quando non pende causa di merito in Italia competente per la concessione del sequestro conservativo di nave è il giudice del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.
L'appartenenza della nave di cui è richiesto il sequestro conservativo alla società debitrice (nella specie la Black Sea Shipping Co. - BLASCO) piuttosto che ad uno Stato (nella specie lo Stato ucraino) non ha rilevanza ai fini della concessione del sequestro quando lo Stato è presente in giudizio.
Sussiste il periculum in mora per la concessione del sequestro conservativo di una nave allorché il debitore si trova in situazione di grave difficoltà economica, il credito è di notevole entità e sussiste il pericolo che la nave possa allontanarsi dalle acque territoriali italiane.

Trib. Napoli 15 luglio 1998; est. Magliulo; Sekavin Replanishment Station for Transport Means Tourist Enterprises s.a. (avv. R. Bassi) c. Black Sea Shipping Company (Dsk Chornomorske Morske Paroplavstvo); in Dir. mar. 1999, 860.

* * *

N
Ai fini dell'individuazione della competenza per territorio, assume rilevanza solo la sede del convenuto, non quella del raccomandatario suo rappresentante processuale. Infatti, l'art. 19 c.p.c. prevede la competenza del giudice del luogo ove comunque la società convenuta abbia uno stabilimento e un rappresentante legittimato a stare in giudizio, ipotesi che non ricorre quando la società ha solo sede all'estero. In questo caso, pertanto, occorre adottare il criterio stabilito nell'art. 20 c.p.c., del luogo in cui l'obbligazione risarcitoria è sorta, cioè il luogo in cui la nave ha scaricato la merce.

Trib. Trieste 31 agosto 1998 n. 833; pres. Da Rin, rel. Micochero; Fratelli Bellio s.r.l. (avv. N. e G. Muscolo) c. Black Sea Shipping (avv. A. Antonini).

* * *

N
L'agente generale di un armatore straniero ne ha la rappresentanza processuale ai sensi dell'art. 77 c.p.c. in relazione al sequestro conservativo di una nave di tale armatore allorché gli sia conferita una ampia rappresentanza sostanziale e non esista una raccomandatario.
Sussiste il periculum in mora allorché la nave di cui è chiesto il sequestro conservativo è stata oggetto di altre misure cautelari ed esecutive.
La notifica del provvedimento di sequestro al comandante è prevista dall'art. 683 c. nav. in considerazione della sua veste di responsabile della nave e quindi ad essa non osta la circostanza che il comandante sia anche una delle persone che hanno richiesto la misura cautelare.

Pret. Napoli 5 settembre 1998; est. Paglionico; Volodimir Lobanov e altri (avv. B. Fabbrini, G. Filippi) c. Agenzia marittima Dolphin (avv. F. Rizzuto); in Dir. mar. 1999, 874, con nota di M.Q. ROSSI.

* * *

N
Il giudice del lavoro è competente a decidere la domanda di pagamento delle tariffe obbligatorie di trasporto, secondo le norme  del titolo III della l. 6 giugno 1974 n. 298, se l'attore sia un vettore monoveicolare che eserciti un'attività continuativa e coordinata per conto del mittente.
Anche se i servizi di trasporto eseguiti sono continuativi, il termine di prescrizione è quello di un anno, a norma dell'art. 2951 c.c., fino al 27 novembre 1992.
È inapplicabile l'art. 2951 c.c. dal 27 novembre 1992 al 29 marzo 1993 per effetto della l. 27 maggio 1993 n. 162 che ha fatto salvi gli effetti prodottisi in applicazione delle norme dei due d. lg. 27 novembre 1992 n. 163 e 26 gennaio 1993 n. 19, decaduti e non convertiti in legge.
Il contratto di trasporto è nullo a partire dalla 29 marzo 1993, qualora non sia stata osservata la forma scritta ad substantiam prevista dall'art. 1, d. lg. 29 marzo 1993 n. 82, convertito nella l. 27 maggio 1993 n. 1622.

Trib. Monza 22 gennaio 1999; pres. Cella, est. Re; Lando (avv. M e V. Piccolo) c. Step s.r.l. (avv. Amore, Gerosa); in Giust. civ. 1999, I, 1852, con nota di G. SARZINA.

* * *

N
Sia in base alla Convenzione di Bruxelles del 1952 sia in base alla legge interna francese la garanzia bancaria offerta per liberare la nave dal sequestro deve essere escutibile in base a sentenza esecutiva, anche se non definitiva.

Dancing Shipping c. Union Réunionnaise des Cooperatives agricoles; pres. Bézard, rel. Rémery, avv. gén. Lafortune; Cass. fr. 27 ottobre 1998; in Dir. mar. 1999, 926.

* * *

INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

A
È illegittimo il provvedimento del Ministero dei trasporti che riduce le tariffe aeroportuali relative alla gestione dei servizi di handling incrementate dalla società concessionaria la cui motivazione si esaurisca in una pura enunciazione dell'incremento tariffario reputato praticabile senza indicazione delle ragioni poste a fondamento della determinazione.
In tema di servizi di assistenza a terra negli aeroporti, il Ministero dei trasporti non dispone di un potere di determinazione delle tariffe ma solo di approvazione di quelle già formate, conseguente al mero riscontro della congruità del prezzo rispetto alla somma costituita dagli elementi del costo effettivo e del giusto profitto.

Cons. St., sez. VI, 21 aprile 1999 n. 484; pres. Giovannini, est. Caringella; Ministero trasporti (avv. St. Volpe) c. Soc. S. (avv. Sandulli); in Cons. Stato 1999, I, 699.

* * *

N
Nell'ambito dei poteri di cui agli art. 209, II comma e art. 212 reg. nav. mar., per il quale il comandante del porto ove ne ravvisi l'opportunità, può costituire gruppi di ormeggiatori ed approvare le relative tariffe, rientra anche il potere di estendere il servizio di ormeggio prestato da un gruppo di ormeggiatori anche ad un secondo porto.
Non si ravvisa violazione di legge nel decreto del capo del compartimento marittimo che con un unico atto stabilisce tariffe uguali per servizi di ormeggio prestati in due o più porti del medesimo compartimento.
Non sussiste difetto di motivazione nel provvedimento che estende il servizi di ormeggio prestato da un gruppo di ormeggiatori anche ad un secondo porto, in presenza di una specifica richiesta avanzata dall'ufficio locale marittimo e di un dispaccio del Ministero ove si fa riferimento al parere favorevole delle associazioni di categoria interessate.
La estensione del servizio di ormeggio prestato da un gruppo di ormeggiatori ad un secondo porto non viola le regole di concorrenza poiché il costo del medesimo servizio offerto da un gruppo autonomo sarebbe sicuramente non inferiore.

TAR Friuli Venezia Giulia 16 febbraio 1999 n. 86; pres. Basarotto, est. Di Sciascio; Marlines s.r.l., Via Mare s.r.l., Friultrans s.p.a., Tradax s.r.l., Nagorosped s.r.l. (avv. P. Stern) c. Ministero trasporti e navigazione, Gruppo ormeggiatori del porto di Monfalcone, Porto Nogaro (avv. S.M. Carbone, F. Munari, C. Pillinini).

***

N
Il comandante del porto, nel disciplinare la materia del trasporto e nel dettare la disciplina più adeguata per la razionale organizzazione dei servizi, non può non tenere conto dell'interesse di tutti i soggetti che a vario titolo operano professionalmente all'interno del porto stesso, realizzando, nel superiore interesse pubblico, il contemperamento delle varie esigenze attraverso una corretta delimitazione delle possibilità operative dei vari soggetti; pertanto, è illegittima l'ordinanza, al riguardo emanata, che realizza una vera e propria esclusiva a favore del gruppo dei barcaioli.
L'originaria distinzione tra operazioni portuali e servizi accessori di battellaggio, una volta venuta meno la riserva di cui all'art. 111 c. nav., non ha alcuna ragione di sussistere, in quanto, in ogni caso, sia che trattasi di servizio di movimentazione di merci e passeggeri (rimorchio, carico e scarico merci) sia che trattasi di servizi di mero battellaggio, le attività medesime non possono essere più ritenute di pertinenza di alcun soggetto predeterminato.
La società che rappresentano gli armatori sulla base di un rapporto di raccomandazione con rappresentanza a carattere continuativo hanno diritto ad organizzare ed espletare il servizio di trasporto per conto e nell'interesse degli armatori stessi, in quanto l'autoproduzione così esercitata (in concorso cioè con gli armatori stessi) resta nell'ambito del rapporto di rappresentanza con gli armatori ad esse appoggiati e non assume rilevanza sul mercato oltre i limiti consentiti dall'art. 9, l. 10 ottobre 1990 n. 287; pertanto, nel caso degli agenti raccomandati, l'autoproduzione del servizio è correttamente esercitata quando l'agente concorre, nel senso che partecipa, assieme agli armatori che ad esso si appoggiano, all'organizzazione e allo svolgimento del servizio, mettendo a disposizione propri mezzi e proprio personale.
La l. 28 gennaio 1994 n. 84, in tema di riordino della legislazione in materia portuale, ribadisce che il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività portuali di qualunque genere è subordinato al possesso di determinati requisiti e non è di competenza esclusiva o privilegiata di alcuna impresa.

TAR Sicilia-Catania, sez. III, 23 febbraio 1999 n. 224; pres. Zingales, est. Campanella; Soc. F.C. ed altri (avv. Lo Castro e Vaccaro) c. Capo compartimento marittimo e comandante porto di Augusta (avv. St. Adorno) e G.B. Porto di Augusta (avv. Catania, Carbone, Abbadessa e Franchina).

* * *

LAVORO NELLE IMPRESE

A
In materia di previdenza per il personale di volo, poiché solo per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 della legge n. 480/1988, la titolarità di brevetti, licenze o attestati aeronautici è stata elevata a requisito per l'iscrizione al Fondo di previdenza del personale di volo, mentre l'originaria formulazione dell'art. 4 della legge n. 859/1965 prendeva in considerazione - ai fini dell'obbligatoria iscrizione al Fondo - le categorie previste dall'art. 732 c. nav., iscritte negli albi e nei registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria (ed assunte da aziende del settore con contratto di lavoro a norma degli art. 900 ss. c. nav.), l'INPS non può contestare la legittimità del periodo di iscrizione al Fondo per il periodo in cui un lavoratore, antecedentemente all'indicata modifica normativa, pur iscritto nel Registro aeronautico italiano tra il personale addetto al controllo dei motori ed altri impianti di bordo, fosse privo del brevetto aeronautico di meccanico, pur astrattamente necessario ai fini di quest'ultima iscrizione in base alla previsione generica di cui all'art. 737 c. nav. e a quella specifica regolamentare dell'art. 189 del r.d. 11 gennaio 1925 n. 356. Infatti l'atto di iscrizione al Registro aeronautico (di competenza del consiglio direttivo dell'Ente nazionale della gente dell'aria, a norma dell'art. 16 del d.P.R. 1 settembre 1967 n. 1411) costituisce un atto amministrativo di accertamento costitutivo dello status del professionista, che è efficace erga omnes fino a quando non intervenga un provvedimento di cancellazione e non può essere disapplicato dal giudice ordinario in controversie di lavoro o previdenziali in cui rilevi l'iscrizione stessa.
I limiti legali della prova di un contratto, per cui sia richiesta la forma scritta ad probationem operano esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche se lo stesso rilevi ai fini di un distinto rapporto tra una delle parti contraenti e un terzo. Deve quindi escludersi la rilevanza giuridica dell'eccezione sollevata dall'INPS, in riferimento all'art. 903 c. nav., circa la mancata prova per iscritto di un contratto di volo - la cui concreta attuazione non sia contestata - costituente presupposto dell'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale di volo a norma dell'art. 4 della legge n. 859/1965.

Cass., sez. lav., 8 settembre 1999 n. 9549; pres. Delli Priscoli, rel. Dell'Anno, p.m. Frazzini; INPS c. Gabrielli.

* * *

N
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni ermeneutici di cui agli art. 1362 e ss. c.c.
Il significato letterale delle dichiarazioni contrattuali deve rappresentare il punto di partenza nella ricerca della comune volontà negoziale sicché il giudice deve indicare le ragioni che lo hanno indotto a preferire al criterio letterale gli altri criteri ermeneutici indicati dalla legge.
La regola dell'art. 1363 c.c. diretta ad evidenziare la comune volontà delle parti attraverso un esame ed una interpretazione del complesso dell'atto, assume per quanto attiene alla contrattazione collettiva, una portata incisiva, e certamente più rilevante di quanto è dato constatare con riferimento ai singoli contratti di diritto comune.
Facendo ricorso all'esame separato delle singole clausole del contratto collettivo il giudice d'appello è incorso nell'errore di trascurare la peculiarità del lavoro nautico, che per la sua natura non può non importare nei periodi di imbarco la prestazione in via normale dell'attività lavorativa anche nei giorni festivi.

Cass., sez. lav., 6 maggio 1998 n. 4592; pres. Rafone, est. Vidiri, p.m. Nardi (conf.); Coeclerici Armatori s.p.a., Eridania Zuccherifici Nazionali s.p.a., Calcestruzzi s.p.a., Silos Granari della Sicilia (avv. G. Compagno e C. Paroletti) c. Antonio Angione, Gaetano Pisani (avv. A. Vilardi) e Giacomo Pisani; in Dir. mar. 1999, 772, con nota di C. ENRICO LUCIFREDI.

* * *

N
L'art. 3, terzo comma, della convenzione dell'Oil n. 146 del 1976, ratificata con l. 10 aprile 1981 n. 159, il quale, per la gente di mare cui si applica la convenzione stessa, stabilisce che la durata del congedo annuale (retribuito) non deve essere in alcun modo inferiore a trenta giorni civili per ogni anno di servizio, costituisce una norma programmatica, la quale, anche nel periodo successivo alla data (29 luglio 1982) di entrata in vigore della legge di ratifica, è priva di immediato valore precettivo ove alla detta convenzione non sia stata data attuazione con la promulgazione di ulteriori atti legislativi interni o con la stipulazione di appositi contratti collettivi.

Cass., sez. lav., 6 febbraio 1999 n. 1062; pres. Pontrandolfi, est. Prestipino, p.m. Raimondi (conf.); Iacomino (avv. Spedaliere) c. Soc. Tirrenia Navigaz. (avv. Marazza).

* * *

N
Nel caso di licenziamento di un lavoratore marittimo intimato subordinatamente all'ipotesi di accoglimento dell'impugnativa di un precedente licenziamento proposta, devono ritenersi rilevanti gli elementi caratterizzanti il contratto di lavoro in atto tra le parti prima dei licenziamenti in questione, ai fini della competenza territoriale e dell'applicazione dei criteri di collegamento al riguardo indicati dall'art. 603 c. nav. - tuttora in vigore quanto alle norme sulla competenza territoriale per le controversie individuali di lavoro nautico - non potendosi invece validamente sostenere l'insussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti a causa del primo di detti licenziamenti.

Cass., sez. lav., 7 ottobre 1999 n. 11250; pres. Lanni, rel. De Matteis, p.m. Schirò; Ecolshipping s.r.l. c. Ministeri.

* * *

LAVORO NELLE INFRASTRUTTURE
A
I dipendenti delle imprese di riparazioni e manutenzioni aeronautiche hanno diritto all'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione e di costruzioni aeronautiche, in via di interpretazione estensiva della nozione di costruzione - consentita anche per le leggi previdenziali e, nella fattispecie, basata sul principio di diritto stabilito da questa Corte con la sentenza n. 4960/1984, successivamente esplicitato dall'art. 1 della legge n. 480/1988 - interpretazione cui, però, si può accedere soltanto ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 859/1965 e dall'art. 732 c. nav. e, in particolare, la prevalenza dell'attività di volo a bordo dell'aeromobile.

Cass., sez. lav., 29 novembre 1999 n. 13343; pres. Santojanni, rel. De Matteis; p.m. Pivetti; Inps c. Beorchia e altri.

* * *

PESCA

N
Ai sensi dell'art. 23 del reg. CEE 18 dicembre 1986 n. 4024 - che, ai sensi dell'art. 189 del Trattato e dell'art. 11 cost. è immediatamente produttivo di effetti nell'ordinamento dello Stato italiano - il cosiddetto premio per il fermo biologico è concesso per navi battenti bandiera di uno Stato membro di lunghezza pari o superiore a 18 metri e che abbiano esercitato l'attività di pesca per almeno 120 giorni nel corso dell'anno civile precedente la domanda di concessione del premio.

TAR Sardegna 22 marzo 1999 n. 337; pres. Sassu, est. Scano; Soc. F. (avv. Zara d'Ausilio e Cotza) c. Regione Sardegna ed altro.

* * *

REATI
C
La disposizione di cui all'art. 46 l. 6 giugno 1974 n. 298, configura un reato proprio nella misura in cui punisce chiunque, iscritto all'albo degli autotrasportatori, disponga l'esecuzione di un trasporto merci per conto terzi senza autorizzazione. Alla commissione di tale reato può concorrere anche chi non rivesta la qualità propria ma concorra alla realizzazione dell'offesa del bene giuridico protetto nella consapevolezza di realizzare un trasporto senza autorizzazione e con la volontà di concorrere nella consumazione del reato.

Cass. pen., sez. IV, 9 febbraio 1999 n. 1559; pres. Scorzelli, est. Losapio, p.m. Meloni (diff.); Maffucci; in Arch. giur. circ. 1999, 798.

* * *

C
La disposizione dell'art. 88, secondo comma, parte seconda d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) che ha stabilito che le disposizioni della l. 6 giugno 1974 n. 298 non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t., non determina, in relazione al delitto di trasporto senza autorizzazione di cui all'art. 46 legge citata, un fenomeno di successione nel tempo di leggi penali, neanche sotto il profilo di successione di norme extrapenali integratrici, in quanto le disposizioni penali che prevedono come elemento costitutivo non una particolare qualità del soggetto attivo, bensì la mancanza di un provvedimento amministrativo di autorizzazione, licenza o consimile, non hanno bisogno di alcuna integrazione riguardo al significato e alla portata del suddetto elemento, giacché l'attività è lecita se esiste il permesso di svolgerla, illecita in caso contrario, a nulla rilevando, sotto questo profilo, le modificazioni che intervengano all'interno o sulle condizioni dei provvedimenti di rilascio, sospensione, revoca o recupero delle autorizzazioni medesime.

Cass. pen., sez. IV, 16 aprile 1999 n. 4904; pres. Fattori, rel. Bianchi, p.m. Iannelli (conf.); Brunetto.

* * *

SERVIZI DI TRASPORTO
C
Ai sensi della l. reg. Veneto 8 maggio 1985 n. 54 il trasporto di alunni per conto dei patronati scolastici si configura quale autoservizio pubblico di linea, in quanto offerto ad una categoria determinata di utenti in forma indifferenziata.

Cons. St., sez. VI, 29 settembre 1998 n. 1321; pres. De Roberto, est. Minicone; Soc. Servizi Automobilistici Petrillo (avv. Dal Col e Mangili) c. Soc. Azienda Merulana Trasporti (avv. Borella e Lorenzoni) ed altro.

* * *

C
La controversia promossa nei confronti della Regione e del Ministero del Tesoro dal concessionario di un pubblico servizio di trasporto per reclamare le cosiddette «sovvenzioni di esercizio» di cui all'art. 1 d.l. 833/1986 convertito in legge n. 18/1987 (prevedente l'assunzione a carico dei bilanci delle Regioni di una percentuale dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private relativi agli anni 1982 e 1986) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 5, secondo comma, legge n. 1034/1971, dovendo le suddette sovvenzioni ritenersi incluse tra gli «altri corrispettivi» contemplati dalla citata norma che, in materia di rapporti di concessione di beni o servizi pubblici, fa salva la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie concernenti «indennità, canoni ed altri corrispettivi».

Cass., sez. un., 22 marzo 1999 n. 169; pres. La Torre, rel. Preden, p.m. Morozzo Della Rocca; Ministero del Tesoro c. A.C.A.P.T. ed altro.

* * *

C
Nei contratti di autotrasporto di cose per conto terzi, le annotazioni documentali previste dalla legge attengono ad adempimenti di tipo amministrativo, certificativi della congruità ed affidabilità del vettore; ne consegue che la loro mancanza non invalida il contratto ed il relativo compenso deve essere corrisposto secondo il sistema legale delle tariffe a forcella.

Pret. Pistoia 22 febbraio 1999; est. F. Amato; Lapadula (avv. Totaro) c. Soc. Pistoiese Trasporti (avv. Venturini); in Foro it.  1999, I, 2758.

* * *

TRASPORTO DI COSE

C
Le limitazioni di responsabilità, previste dall'art. 1 l. 22 agosto 1985 n. 450, si applicano in tutti i casi di trasporto su strada in cui la merce abbia un peso inferiore alle cinque tonnellate, salvo espresso patto contrario, a nulla rilevando il fatto che la merce trasportata abbia un sensibile valore intrinseco, ove il mittente ometta di denunciare l'esatto valore dell'oggetto consegnato.

App. Bologna 12 maggio 1998; pres. Ferrigno, est. Vecchio; Soc. coop. Facchini Candiano (avv. Blau, Spizuoco) c. Casadio (avv. Miselli, Pezzi) e Soc. Shipping delivery agency (avv. Casadio, Vallefuoco); in Foro it. 1999, I, 3383.

* * *

C
È configurabile la colpa grave, che esclude il limite risarcitorio previsto dalla legge n. 450/1985 quando il vettore stradale abbia lasciato incustodito un carico di rilevante valore, nonostante l'esistenza di una transenna chiusa con lucchetto e la presenza di cani da guardia, poiché detti ostacoli sono facilmente vincibili

Trib. Massa 5 agosto 1999; est. Pulvirenti; Manica s.p.a. (avv. Rossello e Mussi) c. De Gennaro Sabrina Autotrasporti (avv. Bertocchi); in Le assicurazioni trasporti 9-10/1999, 25.

* * *

C

La presunzione di responsabilità contenuta nell'articolo 1693 del codice civile a carico del vettore per la perdita o l'avaria delle cose trasportate importa che questi, per restare esente da responsabilità, deve fornire la specifica prova positiva che il danno e il conseguente inadempimento sono dovuti a evento positivamente identificato a lui estraneo e non imputabile, nel  senso che la perdita o l'avaria sia derivata da caso fortuito, dalla natura o da vizi delle cose da trasportate o dal loro imballaggio ovvero da fatto del mittente o del destinatario. In ogni caso il vettore, oltre ad avere l'onere della verifica esterna del contenitore della merce, è tenuto, se del caso, in relazione alle specifiche circostanze, ad assumere informazioni sui sistemi e sul materiale usato per assicurare la consistenza dell'involucro ed eventualmente vigilare sulle operazioni di carico.

Trib. Firenze 16 agosto 1999; pres. Miranda, rel. Pezzuti.

* * *

N
In tema di trasporto marittimo l'obbligazione, assunta dal cosiddetto «surveyor» nei confronti del ricevitore, ed avente ad oggetto l'analisi e la garanzia che la merce trasportata sia pura ed esente dai rischi di contaminazione, costituisce una obbligazione di risultato, e non di mezzi. Ne consegue che, nel caso in cui la merce si rilevi impura e sia rifiutata dal ricevitore, l'assicuratore di quest'ultimo - che abbia indennizzato il danno - è legittimato ad agire in surrogazione nei confronti del surveyor, sul quale incomberà l'onere, ex articolo 1218 c.c., di provare che il danno è dovuto a circostanze a lui non imputabili.

Cass., sez. III, 4 dicembre 1998 n. 12322; pres. Iannotta, est. Durante, p.m. Delli Priscoli; Inchcape Testing Services s.r.l. (avv. Menghini e Tarantino) c. La Fondiaria s.p.a. (avv. Prosperi Mangili e Farina), Dasafin (avv. Arcarese); in Riv. giur. circ. 1999.

* * *

N
Sono vessatorie le condizioni generali di contratto mediante le quali il vettore marittimo, limitando la propria responsabilità nei casi di soppressione della partenza della nave, esclude il risarcimento del danno.
Sono vessatorie le condizioni generali di contratto mediante le quali il vettore marittimo, ai fini del risarcimento al consumatore, inverte a carico di quest'ultimo la presunzione di colpa prevista nel codice della navigazione per le ipotesi di danno a cose e persone nel corso del trasporto.
Sono vessatorie le condizioni generali di contratto mediante le quali viene individuato un foro convenzionale delle controversie diverso da quello del luogo ove il consumatore ha la residenza o il domicilio.

Trib. Palermo 8 marzo 1999; est. Laudani; Adiconsum c. Siremar; in Danno e Responsabilità n. 6/1999, con nota di M. GRANIERI.

* * *

TRASPORTO DI PERSONE
C
In caso di furto di bagaglio per il quale non sia stato pagato il relativo supplemento, l'utente del servizio di trasporto pubblico automobilistico non può richiedere l'adempimento di un'obbligazione non sorta a carico del vettore per scelta esclusiva dell'utente stesso il quale abbia ritenuto di non richiedere, acquistando il relativo biglietto, l'autonomo servizio di trasporto del bagaglio.

G. pace Foggia 27 gennaio 1999; est. Carrillo; Tancredi (avv. Bove) c. Soc. Sita (avv. C. Battiante e L. Battiante); in Arch. giur. circ. 1999, 817.

* * *

TURISMO
N
L'art. 59 del Trattato va interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro vieti al gestore di un porto per imbarcazioni da diporto - comminando, in caso di inosservanza, sanzioni penali - di concedere in locazione posti barca, oltre un determinato contingente, a proprietari di imbarcazioni residenti in un altro Stato membro.

C. giust. CE 29 aprile 1999; causa C-224/97; Erich Ciola c. Land Vorarlberg.
* * *
N
La Convenzione di Bruxelles 23 aprile 1970, ratificata con l. 27 dicembre 1977 n. 1084 che disciplina il contratto di viaggio nella duplice tipologia di contratto di organizzazione di viaggio e di contratto di intermediario di viaggio non richiede necessariamente, per la sua applicabilità, che uno dei contraenti sia l'imprenditore (organizzatore o intermediario) e l'altro il viaggiatore; ed infatti, avuto riguardo alla collocazione sistematica dell'intermediario di viaggio nella figura del mandato con rappresentanza, e della conseguente riconducibilità dell'attività contrattuale dell'intermediario al viaggiatore, la convenzione deve ritenersi applicabile anche al contratto stipulato tra organizzatore ed intermediario di viaggio.

Cass., sez. III, 19 gennaio 1999 n. 460; pres. Grossi, est. Durante, p.m. Golia; Ist. italo cinese scambi economici e culturali (avv. Valenza) c. Soc. Turisanda (avv. Pecora); in I contratti 10/1999, 903, con nota di C. POZZI.

* * *

N
È illegittimo, per violazione del principio della libera concorrenza, il diniego di attracco al porto di imbarcazioni da diporto utilizzate per gite turistiche e minicrociere opposto dall'Ufficio marittimo sul rilievo che tale servizio era già stato affidato ad altra società.

TAR Campania - Napoli, sez. III, 4 marzo 1999 n. 650; pres. De Leo, est. Scudeller; Soc. L.C. (avv. Parascandola) c. Ministero trasporti e G.M.C. (avv. Ravenna); in I TAR 1999, I, 2037.

* * *

VEICOLI

N
I natanti abilitati alla navigazione fino a sei miglia dalla costa devono essere forniti dei «mezzi di salvataggio» e delle «dotazioni di sicurezza» previste dagli art. 20 e 21, d.m. n. 232 del 1994, anche se non si allontanino oltre i 300 metri dalla costa, giacché l'esonero dall'obbligo delle dotazioni previsto dal comma 3 dell'art. 22 d.m. cit. si riferisce soltanto ai natanti indicati nel comma 2 dello stesso articolo, ossia i natanti autorizzati alla navigazione entro un miglio, sempre che in concreto non si allontanino oltre i 300 metri dalla costa; ne consegue che deve rispondere della sanzione amministrativa di cui agli art. 22 e 23 d.m. citato, in relazione all'art. 13, l. n. 50 del 1971, chi navighi con un natante abilitato alla navigazione fino a sei miglia sprovvisto delle prescritte dotazioni di sicurezza, anche ove non si allontani oltre i 300 metri dalla costa.

Cass., sez. I, 5 maggio 1999 n. 4485; pres. Grieco, est. Losavio, p.m. Golia, Capitaneria di Porto di Venezia c. Fantinelli; in Giust. civ. 1999, I, 2673, con nota di M. GRIGOLI.

* * *