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I |
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N
I principi di trasparenza ed imparzialità in materia di
scelta
dei contraenti recati dalla normativa interna e comunitaria impongono
che
la individuazione dei soci con il quale l'autorità portuale
di Genova
intende costituire una società mista per la gestione di un
servizio
portuale di una società mista sia effettuata esperendo una
gara
pubblica.
La possibilità che le autorità portuali
esercitino, direttamente
o indirettamente, le operazioni portuali di carico, scarico e
movimentazione
delle merci, ovvero quelle connesse ad esse, è preclusa
dagli art.
6 e 16, I comma, l. 28 gennaio 1994 n. 84.
TAR Liguria, sez. I, 8 giugno 1998 n. 254; pres. Vivenzio, est. Petruzzelli; Soc. Italcementi (avv. Cocchi, Acquarone, Gerbi) c. Autorità portuale di Genova ed altro (avv. Mauceri), Ministero marina mercantile ed altro, Soc. Gabeter (avv. Azzi, Barbara, Buccello).
* * *
N
Il comandante del porto, nel disciplinare la materia del trasporto
e nel dettare la disciplina più adeguata per la razionale
organizzazione
dei servizi, non può non tenere conto dell'interesse di
tutti i
soggetti che a vario titolo operano professionalmente all'interno del
porto
stesso, realizzando, nel superiore interesse pubblico, il
contemperamento
delle varie esigenze attraverso una corretta delimitazione delle
possibilità
operative dei vari soggetti; pertanto, è illegittima
l'ordinanza,
al riguardo emanata, che realizza una vera e propria esclusiva a favore
del gruppo dei barcaioli.
L'originaria distinzione tra operazioni portuali e servizi accessori
di battellaggio, una volta venuta meno la riserva di cui all'art. 111
c.
nav., non ha alcuna ragione di sussistere, in quanto, in ogni caso, sia
che trattasi di servizio di movimentazione di merci e passeggeri
(rimorchio,
carico e scarico merci) sia che trattasi di servizi di mero
battellaggio,
le attività medesime non possono essere più
ritenute di pertinenza
di alcun soggetto predeterminato.
La società che rappresentano gli armatori sulla base di un
rapporto
di raccomandazione con rappresentanza a carattere continuativo hanno
diritto
ad organizzare ed espletare il servizio di trasporto per conto e
nell'interesse
degli armatori stessi, in quanto l'autoproduzione così
esercitata
(in concorso cioè con gli armatori stessi) resta nell'ambito
del
rapporto di rappresentanza con gli armatori ad esse appoggiati e non
assume
rilevanza sul mercato oltre i limiti consentiti dall'art. 9 l. 10
ottobre
1990 n. 287; pertanto, nel caso degli agenti raccomandati,
l'autoproduzione
del servizio è correttamente esercitata quando l'agente
concorre,
nel senso che partecipa, assieme agli armatori che ad esso si
appoggiano,
all'organizzazione e allo svolgimento del servizio, mettendo a
disposizione
propri mezzi e proprio personale.
La l. 28 gennaio 1994 n. 84, in tema di riordino della legislazione
in materia portuale, ribadisce che il rilascio delle autorizzazioni
all'esercizio
di attività portuali di qualunque genere è
subordinato al
possesso di determinati requisiti e non è di competenza
esclusiva
o privilegiata di alcuna impresa.
TAR Sicilia-Catania, sez. III, 23 febbraio 1999 n. 224; pres. Zingales, est. Campanella; Soc. F.C. ed altri (avv. Lo Castro e Vaccaro) c. Capo compartimento marittimo e comandante porto di Augusta (avv. St. Adorno) e G.B. Porto di Augusta (avv. Catania, Carbone, Abbadessa, Franchina).
* * *
COMANDANTE
N
La persona alla quale il custode giudiziario di una nave in disarmo,
avvalendosi della facoltà conferitagli dal giudice,
conferisce l'incarico
di provvedere al guardianaggio della nave e curarne la conservazione
non
assume la qualifica di comandante.
Trib. Genova 20 gennaio 1998; pres., est. Russo; Cosima Pacifico, Stefano e Chiara Adjuk - Eredi di Ivo Adjuk (avv. G. Lagorara) c. Ministero di grazia e giustizia e Ministero del tesoro e Giuseppe Longo (avv. C.Q. Cigolini); in Dir. mar. 1999, 828
* * *
DEMANIO
N
Ai sensi dell'art. 15, II comma, prima parte, d.l. 2 ottobre 1981 n.
456, convertito dalla l. 1 dicembre 1981 n. 692, per la determinazione
del canone relativo a concessioni di un bene demaniale marittimo
disciplinate
mediante licenze annuali non è richiesto il concerto tra il
ministero
della marina mercantile e quello delle finanze previsto dall'art. 2,
III
comma, l. 21 dicembre 1961 n. 1501.
Ai sensi dell'art. 5, II comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, esulano
dalla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti
indennità,
canoni ed altri corrispettivi relativi a concessioni di beni demaniali,
anche se si controverte sul carattere gratuito o oneroso delle
concessioni
stesse in relazione alla loro disciplina legislativa.
Ai sensi dell'art. 5, II comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, esulano
dalla giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di concessioni
demaniali le controversie concernenti indennità, canoni ed
altri
corrispettivi, sia che si controverta sull'an debeatur, sia che si
controverta
sul quantum.
Cons. St., sez. VI, 18 ottobre 1999 n. 1423; pres. Giovannini, est. Salvatore C.; Ministero marina mercantile (avv. St. Quadri) c. Soc. T.N. (avv. Schiano e Vanin).
* * *
Cass., sez. un., 6 novembre 1998 n. 11211; pres. La Torre, rel. Sabatini, p.m. Lo Cascio; Ministero finanze ed altro c. Pasta (avv. Guarino e Romano).
* * *
Cass., sez. un., 18 dicembre 1998 n. 12701; pres. Favara, rel. Vella, p.m. Dettori; Albertin (avv. Manzi, Cacciavillani) c. Ministero finanze.
* * *
Cass., sez. I, 21 aprile 1999 n. 1999; pres. Vignale, est. Spirito, p.m. Bonajuto; Ministero finanze c. Soc. Aedes (avv. Bardanzellu).
* * *
TAR Abruzzo-Pescara 4 febbraio 1999 n. 196; pres. ed est. Eliantonio; A.P. (avv. Angelone) c. Capitaneria di porto di Pescara ed altri (avv. St. Troiano).
* * *
TAR Abruzzo-Pescara 25 febbraio 1999 n. 241; pres. Eliantonio, est. Clarinci; Z.I. (avv. Angelone) c. Ministero marina mercantile (avv. St. Troiano).
* * *
TAR Toscana, sez. I, 18 marzo 1999 n. 210; pres. Virgilio, est. Metro; S.N. ed altri (avv. Vecoli, Frullini) c. Ministero finanze ed altri.
* * *
TAR Abruzzo - Pescara 25 febbraio 1999 n. 346; pres. Eliantonio, est. Clarinci; in P.Q.M. 1999, 79.
* * *
TAR Calabria - Reggio Calabria 26 marzo 1999 n. 380; pres. Ravalli, est. Criscenti; L.S. (avv. Lagana) c. Capitaneria di porto di Reggio Calabria (avv. St. Quattrone).
* * *
TAR Calabria - Catanzaro 29 marzo 1999 n. 435; pres. Calvieri, est. Cernese; P.M. (avv. Gagliardi) c. Compartimento marittimo di Vibo Valentia (avv. St. Scaramuzzino).
* * *
TAR Sardegna 15 aprile 1999 n. 400; pres. Sassu, est. Atzeni; C.S. (avv. Candio) c. Capitaneria di porto di Cagliari (avv. St. Salis).
* * *
DIRITTO PROCESSUALE
N
L'art. 13, I comma, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968,
concernente
la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale, quale modificata dalla Convenzione 9 ottobre
1978,
relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e dalla Convenzione 25
ottobre
1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, va interpretato
nel senso che non si applica ad un contratto stipulato tra le parti ed
avente le seguenti caratteristiche, cioè un contratto:
a) che riguarda la costruzione, da parte di uno dei contraenti, di
un bene mobile materiale (motoscafo) conforme ad un modello-tipo a cui
sono state apportate talune modifiche;
b) mediante il quale uno dei contraenti si è
impegnato
a trasferirne la proprietà all'altro contraente, il quale in
cambio
ha assunto l'impegno di pagarne il prezzo, in più rate, e
c) nell'ambito del quale si dispone che l'ultimo versamento
verrà
effettuato anteriormente al definitivo passaggio della
proprietà
del bene in capo all'acquirente. A tal proposto, non rileva che i
contraenti
abbiano qualificato il loro contratto come «contratto di
compravendita».
Un contratto avente le caratteristiche precedentemente menzionate va
invece considerato come un contratto il cui oggetto è la
fornitura
di servizi o di beni mobili materiali nel senso di cui all'art. 13, I
comma,
punto 3, della Convenzione. Spetta, poi, eventualmente al giudice
nazionale
determinare se, concretamente, si tratti di una fornitura di servizi o
di una fornitura di beni mobili materiali.
C. giust. CE 27 aprile 1999; causa C-99/96; Hanns - Herman Mietz c. Intership Yachting SneeK BV.
* * *
Cass., sez. lav., 21 gennaio 1999 n. 541; pres. De Tommaso, rel. Figurelli, p.m. Martone; Ferrovie dello Stato S.p.A. c. Salmieri.
* * *
Trib. Genova 20 gennaio 1998; pres. est. Russo; Cosima Pacifico, Stefano e Chiara Adjuk-Eredi di Ivo Adjuk (avv. G. Lagorara) c. Ministero di grazia e giustizia e Ministero del tesoro e Giuseppe Longo (avv. C.Q. Cigolini); in Dir. mar. 1999, 828.
* * *
Trib. Napoli 15 luglio 1998; est. Magliulo; Sekavin Replanishment Station for Transport Means Tourist Enterprises s.a. (avv. R. Bassi) c. Black Sea Shipping Company (Dsk Chornomorske Morske Paroplavstvo); in Dir. mar. 1999, 860.
* * *
Trib. Trieste 31 agosto 1998 n. 833; pres. Da Rin, rel. Micochero; Fratelli Bellio s.r.l. (avv. N. e G. Muscolo) c. Black Sea Shipping (avv. A. Antonini).
* * *
Pret. Napoli 5 settembre 1998; est. Paglionico; Volodimir Lobanov e altri (avv. B. Fabbrini, G. Filippi) c. Agenzia marittima Dolphin (avv. F. Rizzuto); in Dir. mar. 1999, 874, con nota di M.Q. ROSSI.
* * *
Trib. Monza 22 gennaio 1999; pres. Cella, est. Re; Lando (avv. M e V. Piccolo) c. Step s.r.l. (avv. Amore, Gerosa); in Giust. civ. 1999, I, 1852, con nota di G. SARZINA.
* * *
Dancing Shipping c. Union Réunionnaise des Cooperatives agricoles; pres. Bézard, rel. Rémery, avv. gén. Lafortune; Cass. fr. 27 ottobre 1998; in Dir. mar. 1999, 926.
* * *
INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI
A
È illegittimo il provvedimento del Ministero dei trasporti
che
riduce le tariffe aeroportuali relative alla gestione dei servizi di
handling
incrementate dalla società concessionaria la cui motivazione
si
esaurisca in una pura enunciazione dell'incremento tariffario reputato
praticabile senza indicazione delle ragioni poste a fondamento della
determinazione.
In tema di servizi di assistenza a terra negli aeroporti, il Ministero
dei trasporti non dispone di un potere di determinazione delle tariffe
ma solo di approvazione di quelle già formate, conseguente
al mero
riscontro della congruità del prezzo rispetto alla somma
costituita
dagli elementi del costo effettivo e del giusto profitto.
Cons. St., sez. VI, 21 aprile 1999 n. 484; pres. Giovannini, est. Caringella; Ministero trasporti (avv. St. Volpe) c. Soc. S. (avv. Sandulli); in Cons. Stato 1999, I, 699.
* * *
TAR Friuli Venezia Giulia 16 febbraio 1999 n. 86; pres. Basarotto, est. Di Sciascio; Marlines s.r.l., Via Mare s.r.l., Friultrans s.p.a., Tradax s.r.l., Nagorosped s.r.l. (avv. P. Stern) c. Ministero trasporti e navigazione, Gruppo ormeggiatori del porto di Monfalcone, Porto Nogaro (avv. S.M. Carbone, F. Munari, C. Pillinini).
***
TAR Sicilia-Catania, sez. III, 23 febbraio 1999 n. 224; pres. Zingales, est. Campanella; Soc. F.C. ed altri (avv. Lo Castro e Vaccaro) c. Capo compartimento marittimo e comandante porto di Augusta (avv. St. Adorno) e G.B. Porto di Augusta (avv. Catania, Carbone, Abbadessa e Franchina).
* * *
LAVORO NELLE IMPRESE
A
In materia di previdenza per il personale di volo, poiché
solo
per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 della legge n.
480/1988,
la titolarità di brevetti, licenze o attestati aeronautici
è
stata elevata a requisito per l'iscrizione al Fondo di previdenza del
personale
di volo, mentre l'originaria formulazione dell'art. 4 della legge n.
859/1965
prendeva in considerazione - ai fini dell'obbligatoria iscrizione al
Fondo
- le categorie previste dall'art. 732 c. nav., iscritte negli albi e
nei
registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria (ed assunte
da
aziende del settore con contratto di lavoro a norma degli art. 900 ss.
c. nav.), l'INPS non può contestare la
legittimità del periodo
di iscrizione al Fondo per il periodo in cui un lavoratore,
antecedentemente
all'indicata modifica normativa, pur iscritto nel Registro aeronautico
italiano tra il personale addetto al controllo dei motori ed altri
impianti
di bordo, fosse privo del brevetto aeronautico di meccanico, pur
astrattamente
necessario ai fini di quest'ultima iscrizione in base alla previsione
generica
di cui all'art. 737 c. nav. e a quella specifica regolamentare
dell'art.
189 del r.d. 11 gennaio 1925 n. 356. Infatti l'atto di iscrizione al
Registro
aeronautico (di competenza del consiglio direttivo dell'Ente nazionale
della gente dell'aria, a norma dell'art. 16 del d.P.R. 1 settembre 1967
n. 1411) costituisce un atto amministrativo di accertamento costitutivo
dello status del professionista, che è efficace erga omnes
fino
a quando non intervenga un provvedimento di cancellazione e non
può
essere disapplicato dal giudice ordinario in controversie di lavoro o
previdenziali
in cui rilevi l'iscrizione stessa.
I limiti legali della prova di un contratto, per cui sia richiesta
la forma scritta ad probationem operano esclusivamente quando il
contratto
sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le
parti
contraenti e non anche se lo stesso rilevi ai fini di un distinto
rapporto
tra una delle parti contraenti e un terzo. Deve quindi escludersi la
rilevanza
giuridica dell'eccezione sollevata dall'INPS, in riferimento all'art.
903
c. nav., circa la mancata prova per iscritto di un contratto di volo -
la cui concreta attuazione non sia contestata - costituente presupposto
dell'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale di volo a norma
dell'art. 4 della legge n. 859/1965.
Cass., sez. lav., 8 settembre 1999 n. 9549; pres. Delli Priscoli, rel. Dell'Anno, p.m. Frazzini; INPS c. Gabrielli.
* * *
Cass., sez. lav., 6 maggio 1998 n. 4592; pres. Rafone, est. Vidiri, p.m. Nardi (conf.); Coeclerici Armatori s.p.a., Eridania Zuccherifici Nazionali s.p.a., Calcestruzzi s.p.a., Silos Granari della Sicilia (avv. G. Compagno e C. Paroletti) c. Antonio Angione, Gaetano Pisani (avv. A. Vilardi) e Giacomo Pisani; in Dir. mar. 1999, 772, con nota di C. ENRICO LUCIFREDI.
* * *
Cass., sez. lav., 6 febbraio 1999 n. 1062; pres. Pontrandolfi, est. Prestipino, p.m. Raimondi (conf.); Iacomino (avv. Spedaliere) c. Soc. Tirrenia Navigaz. (avv. Marazza).
* * *
Cass., sez. lav., 7 ottobre 1999 n. 11250; pres. Lanni, rel. De Matteis, p.m. Schirò; Ecolshipping s.r.l. c. Ministeri.
* * *
LAVORO NELLE INFRASTRUTTURE
A
I dipendenti delle imprese di riparazioni e manutenzioni aeronautiche
hanno diritto all'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione e di costruzioni
aeronautiche,
in via di interpretazione estensiva della nozione di costruzione -
consentita
anche per le leggi previdenziali e, nella fattispecie, basata sul
principio
di diritto stabilito da questa Corte con la sentenza n. 4960/1984,
successivamente
esplicitato dall'art. 1 della legge n. 480/1988 - interpretazione cui,
però, si può accedere soltanto ove ricorrano le
condizioni
previste dall'art. 4 della legge n. 859/1965 e dall'art. 732 c. nav. e,
in particolare, la prevalenza dell'attività di volo a bordo
dell'aeromobile.
Cass., sez. lav., 29 novembre 1999 n. 13343; pres. Santojanni, rel. De Matteis; p.m. Pivetti; Inps c. Beorchia e altri.
* * *
PESCA
N
Ai sensi dell'art. 23 del reg. CEE 18 dicembre 1986 n. 4024 - che,
ai sensi dell'art. 189 del Trattato e dell'art. 11 cost. è
immediatamente
produttivo di effetti nell'ordinamento dello Stato italiano - il
cosiddetto
premio per il fermo biologico è concesso per navi battenti
bandiera
di uno Stato membro di lunghezza pari o superiore a 18 metri e che
abbiano
esercitato l'attività di pesca per almeno 120 giorni nel
corso dell'anno
civile precedente la domanda di concessione del premio.
TAR Sardegna 22 marzo 1999 n. 337; pres. Sassu, est. Scano; Soc. F. (avv. Zara d'Ausilio e Cotza) c. Regione Sardegna ed altro.
* * *
REATI
C
La disposizione di cui all'art. 46 l. 6 giugno 1974 n. 298, configura
un reato proprio nella misura in cui punisce chiunque, iscritto
all'albo
degli autotrasportatori, disponga l'esecuzione di un trasporto merci
per
conto terzi senza autorizzazione. Alla commissione di tale reato
può
concorrere anche chi non rivesta la qualità propria ma
concorra
alla realizzazione dell'offesa del bene giuridico protetto nella
consapevolezza
di realizzare un trasporto senza autorizzazione e con la
volontà
di concorrere nella consumazione del reato.
Cass. pen., sez. IV, 9 febbraio 1999 n. 1559; pres. Scorzelli, est. Losapio, p.m. Meloni (diff.); Maffucci; in Arch. giur. circ. 1999, 798.
* * *
Cass. pen., sez. IV, 16 aprile 1999 n. 4904; pres. Fattori, rel. Bianchi, p.m. Iannelli (conf.); Brunetto.
* * *
SERVIZI DI TRASPORTO
C
Ai sensi della l. reg. Veneto 8 maggio 1985 n. 54 il trasporto di
alunni
per conto dei patronati scolastici si configura quale autoservizio
pubblico
di linea, in quanto offerto ad una categoria determinata di utenti in
forma
indifferenziata.
Cons. St., sez. VI, 29 settembre 1998 n. 1321; pres. De Roberto, est. Minicone; Soc. Servizi Automobilistici Petrillo (avv. Dal Col e Mangili) c. Soc. Azienda Merulana Trasporti (avv. Borella e Lorenzoni) ed altro.
* * *
Cass., sez. un., 22 marzo 1999 n. 169; pres. La Torre, rel. Preden, p.m. Morozzo Della Rocca; Ministero del Tesoro c. A.C.A.P.T. ed altro.
* * *
Pret. Pistoia 22 febbraio 1999; est. F. Amato; Lapadula (avv. Totaro) c. Soc. Pistoiese Trasporti (avv. Venturini); in Foro it. 1999, I, 2758.
* * *
TRASPORTO DI COSE
C
Le limitazioni di responsabilità, previste dall'art. 1 l. 22
agosto 1985 n. 450, si applicano in tutti i casi di trasporto su strada
in cui la merce abbia un peso inferiore alle cinque tonnellate, salvo
espresso
patto contrario, a nulla rilevando il fatto che la merce trasportata
abbia
un sensibile valore intrinseco, ove il mittente ometta di denunciare
l'esatto
valore dell'oggetto consegnato.
App. Bologna 12 maggio 1998; pres. Ferrigno, est. Vecchio; Soc. coop. Facchini Candiano (avv. Blau, Spizuoco) c. Casadio (avv. Miselli, Pezzi) e Soc. Shipping delivery agency (avv. Casadio, Vallefuoco); in Foro it. 1999, I, 3383.
* * *
Trib. Massa 5 agosto 1999; est. Pulvirenti; Manica s.p.a. (avv. Rossello e Mussi) c. De Gennaro Sabrina Autotrasporti (avv. Bertocchi); in Le assicurazioni trasporti 9-10/1999, 25.
* * *
La presunzione di responsabilità contenuta nell'articolo 1693 del codice civile a carico del vettore per la perdita o l'avaria delle cose trasportate importa che questi, per restare esente da responsabilità, deve fornire la specifica prova positiva che il danno e il conseguente inadempimento sono dovuti a evento positivamente identificato a lui estraneo e non imputabile, nel senso che la perdita o l'avaria sia derivata da caso fortuito, dalla natura o da vizi delle cose da trasportate o dal loro imballaggio ovvero da fatto del mittente o del destinatario. In ogni caso il vettore, oltre ad avere l'onere della verifica esterna del contenitore della merce, è tenuto, se del caso, in relazione alle specifiche circostanze, ad assumere informazioni sui sistemi e sul materiale usato per assicurare la consistenza dell'involucro ed eventualmente vigilare sulle operazioni di carico.
Trib. Firenze 16 agosto 1999; pres. Miranda, rel. Pezzuti.
* * *
Cass., sez. III, 4 dicembre 1998 n. 12322; pres. Iannotta, est. Durante, p.m. Delli Priscoli; Inchcape Testing Services s.r.l. (avv. Menghini e Tarantino) c. La Fondiaria s.p.a. (avv. Prosperi Mangili e Farina), Dasafin (avv. Arcarese); in Riv. giur. circ. 1999.
* * *
Trib. Palermo 8 marzo 1999; est. Laudani; Adiconsum c. Siremar; in Danno e Responsabilità n. 6/1999, con nota di M. GRANIERI.
* * *
TRASPORTO DI PERSONE
C
In caso di furto di bagaglio per il quale non sia stato pagato il
relativo
supplemento, l'utente del servizio di trasporto pubblico
automobilistico
non può richiedere l'adempimento di un'obbligazione non
sorta a
carico del vettore per scelta esclusiva dell'utente stesso il quale
abbia
ritenuto di non richiedere, acquistando il relativo biglietto,
l'autonomo
servizio di trasporto del bagaglio.
G. pace Foggia 27 gennaio 1999; est. Carrillo; Tancredi (avv. Bove) c. Soc. Sita (avv. C. Battiante e L. Battiante); in Arch. giur. circ. 1999, 817.
* * *
TURISMO
N
L'art. 59 del Trattato va interpretato nel senso che osta a che uno
Stato membro vieti al gestore di un porto per imbarcazioni da diporto -
comminando, in caso di inosservanza, sanzioni penali - di concedere in
locazione posti barca, oltre un determinato contingente, a proprietari
di imbarcazioni residenti in un altro Stato membro.
C. giust. CE 29 aprile 1999; causa C-224/97; Erich Ciola c.
Land Vorarlberg.
* * *
N
La Convenzione di Bruxelles 23 aprile 1970, ratificata con l. 27
dicembre
1977 n. 1084 che disciplina il contratto di viaggio nella duplice
tipologia
di contratto di organizzazione di viaggio e di contratto di
intermediario
di viaggio non richiede necessariamente, per la sua
applicabilità,
che uno dei contraenti sia l'imprenditore (organizzatore o
intermediario)
e l'altro il viaggiatore; ed infatti, avuto riguardo alla collocazione
sistematica dell'intermediario di viaggio nella figura del mandato con
rappresentanza, e della conseguente riconducibilità
dell'attività
contrattuale dell'intermediario al viaggiatore, la convenzione deve
ritenersi
applicabile anche al contratto stipulato tra organizzatore ed
intermediario
di viaggio.
Cass., sez. III, 19 gennaio 1999 n. 460; pres. Grossi, est. Durante, p.m. Golia; Ist. italo cinese scambi economici e culturali (avv. Valenza) c. Soc. Turisanda (avv. Pecora); in I contratti 10/1999, 903, con nota di C. POZZI.
* * *
N
È illegittimo, per violazione del principio della libera
concorrenza,
il diniego di attracco al porto di imbarcazioni da diporto utilizzate
per
gite turistiche e minicrociere opposto dall'Ufficio marittimo sul
rilievo
che tale servizio era già stato affidato ad altra
società.
TAR Campania - Napoli, sez. III, 4 marzo 1999 n. 650; pres. De Leo, est. Scudeller; Soc. L.C. (avv. Parascandola) c. Ministero trasporti e G.M.C. (avv. Ravenna); in I TAR 1999, I, 2037.
* * *
VEICOLI
N
I natanti abilitati alla navigazione fino a sei miglia dalla costa
devono essere forniti dei «mezzi di salvataggio» e
delle «dotazioni
di sicurezza» previste dagli art. 20 e 21, d.m. n. 232 del
1994,
anche se non si allontanino oltre i 300 metri dalla costa,
giacché
l'esonero dall'obbligo delle dotazioni previsto dal comma 3 dell'art.
22
d.m. cit. si riferisce soltanto ai natanti indicati nel comma 2 dello
stesso
articolo, ossia i natanti autorizzati alla navigazione entro un miglio,
sempre che in concreto non si allontanino oltre i 300 metri dalla
costa;
ne consegue che deve rispondere della sanzione amministrativa di cui
agli
art. 22 e 23 d.m. citato, in relazione all'art. 13, l. n. 50 del 1971,
chi navighi con un natante abilitato alla navigazione fino a sei miglia
sprovvisto delle prescritte dotazioni di sicurezza, anche ove non si
allontani
oltre i 300 metri dalla costa.
Cass., sez. I, 5 maggio 1999 n. 4485; pres. Grieco, est. Losavio, p.m. Golia, Capitaneria di Porto di Venezia c. Fantinelli; in Giust. civ. 1999, I, 2673, con nota di M. GRIGOLI.
* * *